Guida ai Servizi
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio
Si comunica il calendario delle sedute della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna previste fino al 9 aprile compreso
. Le date successive saranno comunicate in seguito.
Le date riportate nel calendario costituiscono un riferimento che si cercherà di rispettare il più possibile; eventuali spostamenti delle sedute saranno comunicati puntualmente e comunque saranno solamente posticipati e non anticipati, per consentire ai tecnici di presentare comunque le pratiche in tempo utile per l'ammissione alla CQAP.In CQAP verranno esaminate le domande di autorizzazione paesaggistica e gli interventi che comportano il deposito di una SCIA o la richiesta di Permesso di Costruire relativi agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dal RUE, ad esclusione di quelli tutelati dalla Soprintendenza, oppure relativi a piani urbanistici, presentati con gli elaborati completi ed esaustivi
tassativamente allo sportello di Lugo entro le date sotto indicate.
AL FINE DI UNA PIU' VELOCE INDIVIDUAZIONE DELLE PRATICHE SOGGETTE A PARERE CQAP SI CONSIGLIA DI EVIDENZIARE NELL'INVIO DELLA PEC LA NECESSITA' E URGENZA DELL'ACQUISIZIONE DEL SUDDETTO PARERE.
NEL CASO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA TRAMITE PORTALE (SIEDER O SUAPER) SI CHIEDE DI SEGNALARE ALLO SPORTELLO SUE O ALLO SPORTELLO SUAP (TELEFONICAMENTE O TRAMITE MAIL AI TECNICI ISTRUTTORI) LA NECESSITA' DEL PASSAGGIO IN CQAP DELLA PRATICA, AL FINE DI AGEVOLARE E COMPLETARE LA PREPARAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE.
Date CQAP per l'anno 2019:
5 febbraio | (per le pratiche inviate entro il giorno 29 gennaio) |
5 marzo | (per le pratiche inviate entro il giorno 26 febbraio) |
9 aprile | (per le pratiche inviate entro il giorno 2 aprile) |
- Verbale CQAP 5 febbraio 2019 (2.326kB - PDF)
INTERVENTI SOGGETTI A PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO
Ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. 15/2013 e s.m.i. e dell'art. 30 comma 1 della L.R. 23/2004 e s.m.i. sono sottoposti all'acquisizione del parere della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio (CQAP):
- i provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, ad esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate di cui all'art. 146 comma 9 D.Lgs 42/2004,
- gli interventi edilizi sottoposti a CILA, SCIA (^) e permesso di costruire negli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato della L.R. 20/2000, ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla parte seconda del D.Lgs 42/2004; (*)
- l'approvazione degli strumenti urbanistici, qualora l'acquisizione del parere sia previsto dal regolamento edilizio;
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nel caso di sanatorie (°)
è acquisito il parere, obbligatorio e non vincolante, della CQAP qualora l'opera sia realizzata:
- su immobili di interesse storico architettonico, vincolati in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali,
- all'interno della zona omogenea A ovvero, nei comuni provvisti dei piani elaborati ai sensi della L.R. 20/2000, del centro storico o degli insediamenti storici;
- in aree soggette a vincolo paesaggistico o ambientale, stabilito dalla legge statale o regionale o dalle prescrizioni di piano regolatore, qualora il Comune stesso sia l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo.
(*) - Come già chiarito nelle FAQ si considerano edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato della L.R. 20/2000 quelli con categoria di tutela “A”, “B” e “C”, escludendo perciò i “D” dalla valutazione della CQAP nei casi di nuovi interventi.
(°) - Considerato che l'art. 30 comma 1 della L.R. 23/2004 chiede di acquisire il parere per le sanatorie, si escludono le regolarizzazioni (Art. 17 Bis) da tale obbligo.
(^) - Le SCIA di varianti in corso d'opera di cui all'art. 22 della L.R. 15/2013 sono di norma sottoposte all'acquisizione del parere della CQAP : eventuali SCIA di varianti non essenziali che non modifichino gli aspetti architettonici e gli elementi morfologici e di finitura rispetto a quanto previsto dal titolo abilitativo originario (già sottoposto a parere CQAP) possono essere esentate da tale procedura previa apposita valutazione scritta e motivata del responsabile del procedimento.
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