Guida ai Servizi
Bonus Facciate 2020
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 2 del 14 febbraio 2020 “Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) “ e la Guida al Bonus Facciate, in cui si chiarisce che “Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A e B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.”
Gli strumenti urbanistici dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sono facilmente consultabili autonomamente, pertanto per l’individuazione della zona A o B non è necessaria la presentazione di alcuna modulistica o domanda agli uffici comunali.
In particolare per individuare se l’immobile ricade o meno nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) l’utente dovrà identificare l'immobile nella cartografia, verificare l'ambito nelle Tavole "Ambiti Normativi" del RUE del rispetto comune e confrontarlo con la Tabella di equiparazione di seguito riportata di cui all'art. 1.1.12 del RUE.
AMBITI DEL RUE | ZONE OMOGENEE D.M. 2/04/1968 N. 1444 |
ACS | A |
AUC | B |
AR | B |
APF | B |
ASP1 | B |
ANS (fino ad inserimento POC) | E |
ANS (dopo inserimento POC) | C |
ASP2 (fino ad inserimento POC) | E |
ASP2 (dopo ad inserimento POC) | D |
Territorio rurale | E |
Verifica la Tavola scegliendo il Comune dove è ubicato l'immobile
E' possibile effettuare tale verifica anche sulla cartografia on line dell'Unione dei Comuni.
Si fa presente che il MIBACT, con lettera del 19/02/2020, fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione del “bonus facciate”, in particolare:
“Per usufruire del beneficio fiscale, occorre semplicemente che gli edifici si trovino in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti a quelle A o B descritte dal d.m. n. 1444 del, 1968 (…). Sulla base di queste considerazioni, è evidente che nella maggior parte dei centri abitati per i cittadini non sarà necessario rivolgersi all'amministrazione locale per sapere in quale zona si trova un immobile, potendo ricavare agevolmente tale informazioni dagli strumenti urbanistici ed edilizi comunali. Peraltro, la certificazione dell'assimilazione alle zone A o B dell'area nella quale ricade l'edificio oggetto dell’intervento, che la guida dell'Agenzia delle entrate richiede sia rilasciata dagli enti competenti, andrebbe riferita ai soli casi, verosimilmente limitati, in cui un Comune mai ha adottato un qualsiasi atto che abbia implicato l'applicazione del d.m. n. 1444 del 1968 nel proprio territorio. In tutte le altre ipotesi, infatti, la stessa guida non richiede specifici adempimenti e la ubicazione dell'immobile in area A o B, o equipollente in base agli strumenti urbanistici ed edilizi del Comune, può facilmente essere accertata dai soggetti interessati.”
Qualora i cittadini fossero impossibilitati ad accertare nello strumento urbanistico la zona di ubicazione del proprio immobile, potrà richiedere il rilascio della certificazione mediante il modulo predisposto, previo pagamento di €50 di diritti di segreteria, di bolli e documentazione allegata come da indicazioni del modulo stesso
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
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On line tramite SCRIVANIA VIRTUALE
oppure cartacea SOLO PER I CITTADINI SPROVVISTI DI SPID
TEMPI DI RILASCIO : 30 GIORNI
DOVE RIVOLGERSI:
Area Economia e Territorio
Sportello Unico Edilizia
Piazza Trisi, 4 – Lugo
Tel. 0545 38591
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Aggiornamento 25 ottobre 2022