Proroga autorizzazione/deposito - Unione dei Comuni della Bassa Romagna

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Guida ai Servizi

 
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Proroga autorizzazione/deposito

D ESCRIZIONE  

 L’autorizzazione sismica e la denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture hanno validità per cinque anni a decorrere, rispettivamente, dalla data di comunicazione al richiedente dell’avvenuto rilascio e dalla data di attestazione di avvenuto deposito.

Ai sensi dell’art. 11, co. 5, e dell’art. 13, co. 5, della L.R. 19/2008, la validità dell’autorizzazione sismica e della denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture può essere prorogata per una sola volta anteriormente alla scadenza prevista del progetto originario. La proroga non può avere durata superiore a cinque anni dalla data del termine originario di validità. La comunicazione di proroga deve essere motivata dal soggetto interessato e deve essere corredata dalla dichiarazione del professionista abilitato che asseveri che, dopo l'inizio dei lavori, non sono entrate in vigore contrastanti previsioni legislative o di piano o nuove norme tecniche per le costruzioni.

 

 

MODALITA'  

L’inoltro della documentazione dovrà essere trasmesso mediante P.E.C . qualora riguardi edilizia residenziale , tramite il portale ACCESSO UNITARIO  per edilizia produttiva  dal richiedente o Tecnico con procura speciale e corredato della documentazione firmata  da  tutti i  Tecnici  abilitati .  

 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE  

  • Comunicazione di proroga.
  • Asseverazione per rinnovo. 
  • Relazione o Verbale dello stato di consistenza dei lavori, sottoscritto dal D.L. e vistato dal Collaudatore (se presente) corredata di documentazione fotografica. 
  • Procura speciale del Committente, firmata in originale dal Committente e digitalmente dal Delegato e documento d'identità
  • Ricevuta del versamento per rimborso forfettario;

 

 

COSTO  

Rimborso forfettario -  DGR 1934-2018 

N.B.:Il rimborso forfettario non è soggetto alla ritenuta  a titolo di acconto dell'imposta dovuta dai beneficiari di cui all'art. 25 del L. 78/2010 convertito nella L.122/2010 e successive modificazioni.

 

 ATTENZIONE: inserire sempre nella causale:  PRATICA SISMICA e COMUNE ove sito l'intervento.   

 

 

DOVE RIVOLGERSI  

Unione dei Comuni della Bassa Romagna  
 Ufficio Unico per l'esercizio delle Funzioni Sismiche
 Piazza Trisi, 4 - 48022 Lugo (RA)

mail:  sismica@unione.labassaromagna.it   – pec: pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it

Uffici e servizi - sede, orari, contatti 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Ing. Sara Martini

martinisa@unione.labassaromagna.it

Tel. 0545 - 38125

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

  •  Legge Regionale 30 ottobre 2008 n.19 “Norme per la riduzione del rischio sismico  ”
  •  D.P.R. 380/2001, art. 93 e seguenti; “Testo Unico delle disposizioni legislative a regolamentari in materia edilizia  ”
  •  Legge n. 64 del 02/02/1974 “Provvedimenti per le costruzioni con particolare prescrizione per le zone sismiche  ”.

Link normativa Regione Emilia Romagna:
  http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica

 
Modulistica allegata:
Comunicazione proroga (339kB - DOC)
Procura speciale (438kB - DOC)
 

 

Aggiornamento: 7 ottobre 2021

 

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