Guida ai Servizi
Proroga autorizzazione/deposito
D ESCRIZIONE
L’autorizzazione sismica e la denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture hanno validità per cinque anni a decorrere, rispettivamente, dalla data di comunicazione al richiedente dell’avvenuto rilascio e dalla data di attestazione di avvenuto deposito.
Ai sensi dell’art. 11, co. 5, e dell’art. 13, co. 5, della L.R. 19/2008, la validità dell’autorizzazione sismica e della denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture può essere prorogata per una sola volta anteriormente alla scadenza prevista del progetto originario. La proroga non può avere durata superiore a cinque anni dalla data del termine originario di validità. La comunicazione di proroga deve essere motivata dal soggetto interessato e deve essere corredata dalla dichiarazione del professionista abilitato che asseveri che, dopo l'inizio dei lavori, non sono entrate in vigore contrastanti previsioni legislative o di piano o nuove norme tecniche per le costruzioni.
MODALITA'
L’inoltro della documentazione dovrà essere trasmesso mediante P.E.C . qualora riguardi edilizia residenziale , tramite il portale ACCESSO UNITARIO per edilizia produttiva dal richiedente o Tecnico con procura speciale e corredato della documentazione firmata da tutti i Tecnici abilitati .
DOCUMENTI DA PRESENTARE
- Comunicazione di proroga.
- Asseverazione per rinnovo.
- Relazione o Verbale dello stato di consistenza dei lavori, sottoscritto dal D.L. e vistato dal Collaudatore (se presente) corredata di documentazione fotografica.
- Procura speciale del Committente, firmata in originale dal Committente e digitalmente dal Delegato e documento d'identità
- Ricevuta del versamento per rimborso forfettario;
COSTO
Rimborso forfettario - DGR 1934-2018
N.B.:Il rimborso forfettario non è soggetto alla ritenuta a titolo di acconto dell'imposta dovuta dai beneficiari di cui all'art. 25 del L. 78/2010 convertito nella L.122/2010 e successive modificazioni.
ATTENZIONE: inserire sempre nella causale: PRATICA SISMICA e COMUNE ove sito l'intervento.
DOVE RIVOLGERSI
Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Ufficio Unico per l'esercizio delle Funzioni Sismiche
Piazza Trisi, 4 - 48022 Lugo (RA)
mail: sismica@unione.labassaromagna.it – pec: pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it
Uffici e servizi - sede, orari, contatti
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Sara Martini
martinisa@unione.labassaromagna.it
Tel. 0545 - 38125
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge Regionale 30 ottobre 2008 n.19 “Norme per la riduzione del rischio sismico ”
- D.P.R. 380/2001, art. 93 e seguenti; “Testo Unico delle disposizioni legislative a regolamentari in materia edilizia ”
- Legge n. 64 del 02/02/1974 “Provvedimenti per le costruzioni con particolare prescrizione per le zone sismiche ”.
Link normativa Regione Emilia Romagna:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica
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Aggiornamento: 7 ottobre 2021