Attività edilizia libera

L’Attività edilizia libera è disciplinata dall’art. 7 della L.R. 15/2013.

Data: Domenica, 01 Gennaio 2023

Nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 7, comma 1 della L.R. 15/2013 sono attuati liberamente, quindi esente da qualsiasi titolo abilitativo edilizio:

  • gli interventi di Manutenzione Ordinaria, ossia “gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.

Esempi d'interventi di manutenzione ordinaria possono essere la realizzazione, rinnovo e sostituzione di intonaci, pavimenti e rivestimenti, infissi e serramenti, di impianti tecnologici (idraulico, elettrico, riscaldamento, igienico, di ventilazione, del gas), di apparecchi sanitari; forature alle pareti per consentire ricambio d'aria in ambienti con presenza di impianti (di riscaldamento, aspirazione); sostituzione cancelletti, inferriate, infissi esterni; sostituzione pluviali, grondaie, frontalini di balconi; sostituzione impermeabilizzazioni; sostituzione di canne fumarie, di aspirazione, camini senza alterazione della posizione, della forma e della dimensione di quelli esistenti; condizionatori di tipo a parete, comprensivi degli appositi supporti; rifacimento di intonaci (sia totale che parziale) e tinteggiature (sia interne che esterne).

  • gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kilowatt (kW).
  • gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive, che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, e qualora non interessino gli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs n.42 del 2004 nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico (individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000), e qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio e non comportino deroghe alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricanti e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell' art. 17 della Legge 06 agosto 1967 n. 765 );
  • le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato nonché i carotaggi e le opere temporanee per le analisi geologiche e geotecniche richieste per l'edificazione nel territorio urbanizzato;
  • i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  • le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
  • le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;
  • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
  • le opere esterne per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive;
  • le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine, che sono soggette a SCIA;
  • le modifiche funzionali di impianti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;
  • i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici e degli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale;
  • le installazioni dei depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi, di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell' articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239);
  • i mutamenti di destinazione d'uso non connessi a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa che non presentano più i requisiti di ruralità e per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale.

Non è richiesto nessun adempimento da svolgersi da parte del soggetto interessato prima dell'inizio dei lavori;

Allo stesso modo devono essere a disposizione dell'interessato al momento dell'inizio dei lavori gli elaborati progettuali richiesti dalle leggi di settore nonché le attestazioni e le certificazioni relative agli adempimenti amministrativi che sempre le leggi di settore prescrivono prima dell'inizio dei lavori.

Tali atti autorizzativi e documentazioni devono essere tenuti a disposizione e conservati per le eventuali verifiche comunali nel corso dei lavori.

Quanto sopra elencato va attuato tenendo conto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali ed il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

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Ultimo aggiornamento:Martedì, 18 Aprile 2023