Cos'è
Nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 7, comma 1 della L.R. 15/2013 sono attuati liberamente, quindi esente da qualsiasi titolo abilitativo edilizio:
- gli interventi di Manutenzione Ordinaria, ossia “gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.
Esempi d'interventi di manutenzione ordinaria possono essere la realizzazione, rinnovo e sostituzione di intonaci, pavimenti e rivestimenti, infissi e serramenti, di impianti tecnologici (idraulico, elettrico, riscaldamento, igienico, di ventilazione, del gas), di apparecchi sanitari; forature alle pareti per consentire ricambio d'aria in ambienti con presenza di impianti (di riscaldamento, aspirazione); sostituzione cancelletti, inferriate, infissi esterni; sostituzione pluviali, grondaie, frontalini di balconi; sostituzione impermeabilizzazioni; sostituzione di canne fumarie, di aspirazione, camini senza alterazione della posizione, della forma e della dimensione di quelli esistenti; condizionatori di tipo a parete, comprensivi degli appositi supporti; rifacimento di intonaci (sia totale che parziale) e tinteggiature (sia interne che esterne).
- gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kilowatt (kW).
- gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive, che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, e qualora non interessino gli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs n.42 del 2004 nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico (individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000), e qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio e non comportino deroghe alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricanti e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell' art. 17 della Legge 06 agosto 1967 n. 765 );
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato nonché i carotaggi e le opere temporanee per le analisi geologiche e geotecniche richieste per l'edificazione nel territorio urbanizzato;
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- le opere esterne per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive;
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine, che sono soggette a SCIA;
- le modifiche funzionali di impianti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;
- i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici e degli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale;
- le installazioni dei depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi, di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell' articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239);
- i mutamenti di destinazione d'uso non connessi a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa che non presentano più i requisiti di ruralità e per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale.