Bruciare residui vegetali agricoli o forestali
Quando si parla di residui vegetali, si intendono scarti legnosi o erbacei, quali tralci, ramaglie, residui da potatura ed estirpazione di frutteti o vigneti, sfalcio delle arginature e dei fossi.
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Modalità e Regolamentazione
Per quanto riguarda tutto il territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna l'abbruciamento dei residui delle lavorazioni agricole è vietato nei seguenti casi:
- nei periodi in cui la Regione Emilia-Romagna decreta la “grave pericolosità per gli incendi boschivi” (cfr. Bollettini rilasciati da Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile)
- nei mesi estivi di luglio agosto e in quelli invernali da novembre a febbraio (art. 10 DL n. 69 del 13/06/2023, convertito con L. 103 del 10/08/2023)
- nei mesi di ottobre e marzo nel caso in cui siano attivate le misure emergenziali previste dalle ordinanze per la riduzione dell’inquinamento atmosferico in attuazione al PAIR 2030 (vedi le ordinanze in vigore).
Nei periodi e nelle aree in cui viene dichiarata la “fase di attenzione per gli incendi boschivi”, le attività di abbruciamento in prossimità di boschi, di terreni saldi e/o arbustati, di castagneti, di tartufaie, di pioppeti e di altri impianti di arboricoltura da legno sono consentite solo in mattinata e i fuochi dovranno essere spenti entro le ore 11.00, sempre che non vi sia presenza di vento.
Nei mesi di marzo e ottobre gli abbruciamenti sono ammessi, qualora non siano attivate le misure emergenziali, in deroga alle limitazioni delle ordinanze per la riduzione dell’inquinamento atmosferico in attuazione al PAIR 2030 solamente se ricorrono le seguenti condizioni:
- Per soli due giorni complessivi
- L’area in cui si pratica l’abbruciamento non deve essere raggiungibile dalla viabilità ordinaria (strade, pubbliche e private, percorribili da veicoli idonei alla raccolta di residui vegetali).
- L'abbruciamento può essere effettuato solo da parte del proprietario o del detentore del terreno (sempre in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno) e ne deve essere data comunicazione con anticipo di 48 ore al numero verde dei Vigili del Fuoco 800 841 051 o inviando una e-mail all'indirizzo so.emiliaromagna@vigilifuoco.it o utilizzando l’apposito applicativo web, precisando le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, comune e località in cui si effettuerà l'abbruciamento.
Inoltre, nei periodi in cui gli abbruciamenti sono consentiti:
- La comunicazione di cui sopra è sempre necessaria nel caso in cui gli abbruciamenti debbano essere eseguiti a meno di 100 metri dai boschi, dai terreni saldi e dai terreni saldi arbustati o cespugliati, dai castagneti da frutto, dalle tartufaie controllate e coltivate, dagli impianti di arboricoltura da legno e dai pioppeti.
- L’abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli deve sempre avvenire sul luogo di produzione, raggruppando il suddetto materiale in piccoli cumuli e nei limiti di quanto previsto per le normali pratiche agricole dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti (3 metri steri al giorno).
- Dovranno essere sempre evitati impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.
- Il terreno su cui si effettua l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco;
- L’abbruciamento deve avvenire in assenza di vento e in giornate particolarmente umide
- Sono fatte salve le prescrizioni connesse a emergenze di carattere fitosanitario stabilite con strumenti dell'autorità competente in materia di tutela fitosanitaria.
- Il fuoco deve essere comunque sempre custodito. Coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti danni che da esso possono derivare.
- Sono sempre fatti salvi eventuali provvedimenti e le ordinanze delle autorità di protezione civile che possono in ogni caso sospendere le deroghe ai divieti di accensione dei fuochi di cui sopra.
IMPORTANTE: le norme/indicazioni sopra elencate sono una sintesi non esaustiva degli adempimenti previsti per il solo abbruciamento dei materiali di risulta dei lavori agricoli e forestali. Quanto sopra serve solo a dare una sommaria informazione sulle norme che regolano la complessa materia dell’accensione dei fuochi. Per una completa e dettagliata informazione è necessario leggere il testo integrale degli art. 58, 59 e 60 del Regolamento Forestale Regionale (n. 3 del 01/08/2018) e riferirsi alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna sul sito web ufficiale.
Costi e vincoli
- Gratuito
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Casi particolari
La legge 116/2014 non considera più come rifiuti i materiali vegetali di cui sopra, questi possono quindi essere bruciati in piccoli cumuli, in quantità non superiori a 3 metri steri (equiparabili a metri cubi) per ettaro al giorno, nel luogo di produzione.
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Documenti
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Ultimo aggiornamento:Giovedì, 03 Aprile 2025