Cos'è
Vista la Legge Regionale 8/2023, così come modificata dalla LR 11/2024, che all’art. 8 comma 10 recita:
“10. Gli interventi di modifica e ampliamento delle cabine elettriche esistenti, nonché di nuova costruzione delle cabine elettriche secondarie di pubblica utilità su aree private, sono soggetti ad autocertificazione.Gli immobili adibiti a cabine elettriche in aree pubbliche, in quanto opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, salvo il caso in cui ricadano in aree di cui all’ art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché in siti del Patrimonio mondiale UNESCO. La loro realizzazione non è sottoposta al rilascio di permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio.”; inoltre al comma 4bis viene specificato che gli interventi soggetti a DIL o Autocertificazione sono compatibili con qualsiasi tipologia di destinazione urbanistica.
Visto il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 20/10/2022 al punto 6.3 viene previsto l’obbligo di rilascio del Permesso di Costruire o altro titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di cabine in aree private
Visto il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) che non prevede al suo interno disposizioni di dettaglio in deroga per tali tipologie di strutture.
Vista la Legge Regionale 15/2013 all’art. 13 dove sottopone a SCIA gli interventi comportanti l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti.
Vista la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici (Circolare 30/12/1970 n. 5980) dove al punto 7 veniva previsto un elenco di opere la cui realizzazione è ammissibile nelle fasce di rispetto stradale e nella quale vengono ricomprese le “cabine di distribuzione elettrica”.
Pertanto, si può affermare che la normativa differenzia tra due tipologie di interventi:
- Cabine di Consegna, che sono cabine di pubblica utilità, su aree pubbliche o private, soggette alla semplice Autocertificazione da parte del tecnico abilitato, contenente tutta la documentazione necessaria indicata al punto 4.4 del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 20/10/2022 “4.4. All'autocertificazione è allegata una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, anche interno all'azienda, che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati, ai regolamenti edilizi vigenti, alla normativa in materia di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, alla normativa in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e alle altre norme vigenti per la tipologia di impianto che si intende realizzare, comprese quelle in materia di tutela del patrimonio culturale, nonché' al piano paesaggistico.” Si rammenta che tale comunicazione può essere inoltrata all’Ente via PEC ma dev’essere già corredata di ogni altro parere eventualmente necessario, comprese le eventuali deroghe dai confini o dalle aree pubbliche come previste dagli art. 6.1.3 e 6.1.7 del RUE, senza la necessità di presentare apposita pratica edilizia, queste cabine possono essere posizionate anche all’interno delle fasce di rispetto stradali come previsto anche dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici (Circolare 30/12/1970 n. 5980).
- Cabine Utente, sono cabine a servizio e di proprietà dell’utente finale, queste devono essere appositamente autorizzate tramite apposita pratica edilizia (PDC o SCIA), come previsto dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 20/10/2022 e dalle LR 8/2023 e LR 15/2013, queste tipologie di cabine dovranno rispettare le distanze dai confini o dalle aree pubbliche come previste dagli art. 6.1.3 e 6.1.7 del RUE e dovranno essere presentate tramite Accesso Unitario come previsto dalla disciplina Edilizia.