Eseguire interventi privi di rilevanza ai fini sismici
Pagina dedicata agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, esclusi dalle procedure di autorizzazione e di deposito.
Gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici sono esclusi dalle procedure di autorizzazione e di deposito.
Tali interventi sono stati individuati con deliberazione della D.G.R. 2272 del 21/12/2016 che li definisce quali interventi ritenuti strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico, riconducendoli unicamente ai casi di nuove costruzioni individuati nell'elenco A del medesimo atto, e di interventi su costruzioni esistenti individuati nell'elenco B.
A chi si rivolge
Copertura geografica
Alfonsine
Bagnacavallo
Bagnara di Romagna
Conselice
Cotignola
Lugo
Fusignano
Massa Lombarda
Sant'Agata sul Santerno
Accedere al servizio
Il progettista dovrà dichiarare la non rilevanza dell'intervento specifico attraverso dichiarazione resa all'interno dell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio.
All'asseverazione devono essere allegati gli elaborati tecnici, analitici o grafici atti a dimostrare che l'intervento è privo di rilevanza.
Dove recarsi
SUAP - Procedimenti edilizia produttiva e procedimenti complessi
Consulenze per il pubblico, preferibilmente su appuntamento. Prenotazioni: per telefono (numeri e orari sportello telefonico) o tramite mail agli indirizzi indicati allo sportello telefonico
Per gli interventi contrassegnati dal codice (L0) non è dovuta alcuna documentazione integrativa, rispetto a quella necessaria per il titolo abilitativo edilizio eventualmente richiesto;
Per gli interventi contrassegnati dal codice (L1) è necessario predisporre:
La dichiarazione sintetica descrittiva dell’intervento, firmata dal progettista, contenente l’asseverazione che l’opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto l’intervento ricade in una delle ipotesi indicate negli elenchi A e B specificamente individuate;
L’elaborato grafico: sufficiente ad individuare l’intervento (natura, dimensioni e localizzazione). La suddetta documentazione, predisposta dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, dovrà essere allegata alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o alla SCIA, ovvero, nel caso di attività edilizia libera, conservata dal Committente (articoli 7 e 9 della L.R. n. 15 del 2013);
Per gli interventi contrassegnati dal codice (L2) è necessario predisporre:
La dichiarazione: firmata dal progettista, contenente l’asseverazione che l’opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto l’intervento ricade in una delle ipotesi indicate negli elenchi A e B;
La relazione tecnica esplicativa: contenente le informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell’intervento proposto, la destinazione d’uso ed il contesto in cui viene realizzato, indicando espressamente a quale ipotesi indicata negli elenchi A e B si fa riferimento. Quando necessario occorre valutare e dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi, nonché eseguire le necessarie verifiche di stabilità.
L’elaborato grafico: quotato, comprensivo di piante e sezioni.
La suddetta documentazione, predisposta dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, dovrà essere allegata alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o alla SCIA, ovvero, nel caso di attività edilizia libera, conservata dal Committente.
Solo su appuntamento. Prenotazioni: per telefono (numeri e orari sportello telefonico) o tramite mail agli indirizzi indicati allo sportello telefonico
Lun
09.00 - 13.00
Mer
09.00 - 13.00
Ven
09.00 - 13.00
Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)