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Pagina dedicata agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, esclusi dalle procedure di autorizzazione e di deposito.
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Gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici sono esclusi dalle procedure di autorizzazione e di deposito.
Tali interventi sono stati individuati con deliberazione della D.G.R. 2272 del 21/12/2016 che li definisce quali interventi ritenuti strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico, riconducendoli unicamente ai casi di nuove costruzioni individuati nell'elenco A del medesimo atto, e di interventi su costruzioni esistenti individuati nell'elenco B.
Il progettista dovrà dichiarare la non rilevanza dell'intervento specifico attraverso dichiarazione resa all'interno dell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio.
All'asseverazione devono essere allegati gli elaborati tecnici, analitici o grafici atti a dimostrare che l'intervento è privo di rilevanza.
Per gli interventi contrassegnati dal codice (L0) non è dovuta alcuna documentazione integrativa, rispetto a quella necessaria per il titolo abilitativo edilizio eventualmente richiesto;
Per gli interventi contrassegnati dal codice (L1) è necessario predisporre:
Per gli interventi contrassegnati dal codice (L2) è necessario predisporre:
La suddetta documentazione, predisposta dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, dovrà essere allegata alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o alla SCIA, ovvero, nel caso di attività edilizia libera, conservata dal Committente.