Interventi privi di rilevanza ai fini sismici

IPRIPI - ONS - Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici

Sono considerati interventi privi di rilevanza quegli interventi ritenuti strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico. 

Cos'è

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2008, gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici sono esclusi dalle procedure di autorizzazione e di deposito , di cui agli artt. 11 e 13 del titolo IV (“Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico”) della stessa legge.

Tali interventi sono stati individuati con deliberazione della D.G.R. 2272 del 21/12/2016 che li definisce quali interventi ritenuti strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico, riconducendoli unicamente ai casi di nuove costruzioni individuati nell'elenco A del medesimo atto, e di interventi su costruzioni esistenti individuati nell'elenco B.

A chi si rivolge

Chi può fare domanda

I proprietari degli immobili o gli aventi diritto, avvalendosi di un tecnico professionista.

Copertura geografica
Alfonsine
Bagnacavallo
Bagnara di Romagna
Conselice
Cotignola
Fusignano
Lugo
Massa Lombarda
Sant'Agata sul Santerno

Accedere al servizio

Il progettista deve dichiarare la non rilevanza dell'intervento specifico attraverso dichiarazione resa all'interno dell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 15 del 2013.

All'asseverazione devono essere allegati gli elaborati tecnici, analitici o grafici , così come stabilito per i diversi casi (L0 – L1- L2) al punto 3 dell'allegato 1 della DGR 2272/2016, atti a dimostrare che l'intervento è privo di rilevanza.

Cosa serve

Documentazione da presentare

La documentazione necessaria è costituita da:

1) per gli interventi contrassegnati dal codice (L0) non è dovuta alcuna documentazione integrativa, rispetto a quella necessaria per il titolo abilitativo edilizio eventualmente richiesto;

2) per gli interventi contrassegnati dal codice (L1) è necessario predisporre:

  • la dichiarazione sintetica descrittiva dell’intervento, firmata dal progettista, contenente l’asseverazione che l’opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto l’intervento ricade in una delle ipotesi indicate negli elenchi A e B specificamente individuate;
  • l’elaborato grafico: sufficiente ad individuare l’intervento (natura, dimensioni e localizzazione). La suddetta documentazione, predisposta dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, dovrà essere allegata alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o alla SCIA, ovvero, nel caso di attività edilizia libera, conservata dal Committente (articoli 7 e 9 della L.R. n. 15 del 2013);

3) Per gli interventi contrassegnati dal codice (L2) è necessario predisporre:

  • la dichiarazione: firmata dal progettista, contenente l’asseverazione che l’opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto l’intervento ricade in una delle ipotesi indicate negli elenchi A e B;
  • la relazione tecnica esplicativa: contenente le informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell’intervento proposto, la destinazione d’uso ed il contesto in cui viene realizzato, indicando espressamente a quale ipotesi indicata negli elenchi A e B si fa riferimento. Quando necessario occorre valutare e dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi, nonché eseguire le necessarie verifiche di stabilità.
  • l’elaborato grafico: quotato, comprensivo di piante e sezioni.

La suddetta documentazione, predisposta dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, dovrà essere allegata alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o alla SCIA, ovvero, nel caso di attività edilizia libera, conservata dal Committente (articoli 7 e 9 L.R. n. 15 del 2013).

Modulistica

Costi e vincoli

Diritti di segreteria
50 euro
Marche da bollo (Vedere modulistica)
GRATUITO

Casi particolari

A seguito del parere del C.T.S. nella seduta n. 79 del 12/11/2020 sono oggetto di denuncia ai sensi dell’art. 65 del DPR 380/2001 tutte le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore inclusi gli interventi che, per loro caratteristiche intrinsiche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (IPRiPI). In accordo con quanto indicato all’art. 65 c.8-bis non si applicano le disposizioni si cui ai commi 6,7,8 e con quanto indicato all’art 67 c. 8-ter del DPR 380/2001 il certificato di collaudo è sostituito dalla DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE resa dal direttore dei lavori.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui sopra, dovrà essere depositato presso lo Sportello SUE/SUAP il progetto delle strutture completo dei “modelli eventuali” presenti alla voce “MODULISTICA”.

Contatti

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Ultimo aggiornamento:Martedì, 18 Aprile 2023