Opporsi a una sanzione amministrativa

Una guida per capire come opporsi a una sanzione amministrativa.

Cos'è

Se l'utente riceve un verbale di "accertamento d'infrazione" o una cartella esattoriale per non aver pagato una multa, e ritiene che questi atti siano stati ingiustamente applicati, può chiedere al Giudice di riesaminarli e, nel caso di accoglimento, di annullarli.

Occorre presentare il ricorso indicando un recapito nel comune in cui si trova l'Ufficio del Giudice di Pace, altrimenti l'Ufficio farà tutte le comunicazioni successive mediante deposito dell'atto in cancelleria. Il ricorso deve necessariamente essere depositato in cancelleria. Successivamente, il Giudice fissa il giorno dell'udienza con una comunicazione, che viene inviata a cura della cancelleria all'utente/ricorrente e ad un rappresentante dell'amministrazione che ha fatto la "multa". Il giorno fissato per la comparizione l'utente/ricorrente dovrà sostenere le sue ragioni come se fosse un avvocato, replicando alle eventuali osservazioni fatte dalla controparte.

Attenzione!

La sola ricezione dell'avviso di violazione (la multa lasciata sul parabrezza) non viene ritenuta da alcuni Giudici sufficiente per poter presentare ricorso, in quanto necessaria anche la notifica del verbale. Occorre quindi attendere o sollecitare la suddetta notifica.

A chi si rivolge

Copertura geografica
Bagnacavallo
Conselice
Cotignola
Fusignano
Lugo
Massa Lombarda

Accedere al servizio

Il ricorso (contravvenzioni – ordinanze/ingiunzioni – cartelle esattoriali), una volta compilato e firmato dall’opponente (l’intestatario della multa o dell’ordinanza ingiunzione o della cartella esattoriale):

  •  può essere depositato in cancelleria, dal ricorrente o da persona diversa munita di delega, allegando copia del documento di riconoscimento del delegante;
  •  oppure può essere inviato tramite raccomandata A.R., entro i termini indicati nella sanzione per presentare opposizione (fa fede il timbro postale di partenza);
  •  non possono essere inviati ricorsi tramite FAX , in caso contrario verranno dichiarati inammissibili;
  •  il ricorrente deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere le comunicazioni o eleggere un domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 3 bis comma 4 quinquies del decreto legislativo n. 82 del 2005. Nel caso il ricevente non disponga della pec o del domicilio digitale sopra indicato lo stesso deve risiedere o avere il domicilio nel comune di Lugo.

Cosa serve

Documentazione da presentare
  • Ricorso in opposizione: 1 originale + 2 copie = Totale 3 copie;
  • Originale o fotocopia dell’atto per il quale si presenta opposizione;
  • Fotocopia di un documento d’identità del ricorrente;
  • Qualsivoglia documentazione che il ricorrente ritenga sia utile a giustificazione e sostegno del proprio ricorso.
  • CONTRIBUTO UNIFICATO, acquistabile telematicamente sul sito PagoPa, che per i ricorsi di valore fino € 1033,00 è di € 43,00.
Modulistica

Costi e vincoli

Contributo unificato (Processi di valore sino a € 1033,00)
43 euro

Contatti

Cancelleria penale - Telefono:
0545 299194

Cancelleria Civile - Telefono:
0545 299191 - 299192 - 299193

- Email:
gdp.lugo@giustizia.it

- PEC:
gdp.lugo@giustiziacert.it

La Cancelleria del Giudice di Pace di Lugo riceve il pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
N.B.: Il Giudice di Pace non riceve direttamente il privato previo appuntamento telefonico, occorre presentare un atto introduttivo di una domanda giurisdizionale, la quale seguirà il rito previsto.

Giudice di Pace - Lugo

Giudice di Pace

Ulteriori dettagli

Ulteriori informazioni

Procedure collegate all'esito

 Vi sono spese per l’iscrizione del ricorso?  

Si. Dal 01 gennaio 2010. Le opposizioni a sanzioni amministrative, come ad es. le multe al Codice della Strada, sono soggette al pagamento del contributo unificato e spese forfetizzate come riportato nel settore on-line contributo unificato.

 Non sono residente, come mi viene comunicata l’udienza?  

Le informazioni sullo stato del fascicolo e quindi sulla data di udienza potranno essere reperite sul sito del Giudice di Pace digitando il numero di Registro Generale che verrà acquisito telefonicamente a cura dell’utente dopo l’iscrizione a ruolo del procedimento.

 Posso presentare il ricorso personalmente o devo munirmi di avvocato?  

L'art. 23 della Legge n.689/81 (legge speciale) prevede che per le opposizioni a sanzioni amministrative il ricorrente possa stare in giudizio personalmente senza limiti di valore oppure conferire mandato ad un legale patrocinante.

 Posso delegare altra persona a discutere il ricorso di una multa?  

Difficile dare una risposta definitiva. Per quanto detto alla FAQ 4 precedente, sembrerebbe esclusa la possibilità di delega e non applicabile la possibilità prevista dall'art. 317 c.p.c. essendo la legge 689/91 una legge speciale. Nella pratica risulta poi difficile pensare che un delegato possa riferire su fatti e circostanze di altri. Comunque la parola finale sull'ammissibilità spetta al Giudice del caso.

 Non posso essere presente all’udienza, cosa devo fare?  

L’art. della legge 689/81 prevede espressamente la presenza del ricorrente all’udienza pena la convalida del provvedimento. La Corte Costituzionale con sentenza n. 534 del 5 dicembre 1990, ha mitigato tale impostazione statuendo che il Giudice deve prescindervi quando l’illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente. Comunque in caso di impossibilità ad essere presente si consiglia di inviare, anche a mezzo fax, una giustificazione chiedendo al Giudice di decidere come richiesto nel ricorso oppure chiedendo uno spostamento dell’udienza.

 Posso ricorrere contro l’avviso lasciato sul parabrezza?  

No. L’avviso lasciato sul parabrezza non è ricorribile. Occorre attendere la notifica dell’infrazione.

 Sono il conducente multato, ma non il proprietario dell’auto, posso presentare ricorso?  

No. Il ricorso deve sempre essere proposto dall’intestatario dell’atto notificato. Nel caso di sanzione stradale, non immediatamente contestata ed elevata quindi al proprietario è consigliabile di proporre ricorso congiunto dal proprietario e dal guidatore che interviene per riferire sui fatti posti a fondamento del ricorso.

 Ho presentato ricorso, devo pagare anche la multa per evitare il raddoppio?  

No. Il pagamento della sanzione preclude il ricorso.

 Posso presentare lo stesso ricorso sia al Prefetto che al Giudice di Pace?  

No. La scelta è alternativa ma univoca. La norma vuole che si alleghi al ricorso l’originale del verbale e non una copia proprio per evitare doppi giudizi con conseguenze imprevedibili.

 E’ vero che facendo ricorso al Giudice di Pace la multa, in caso di rigetto, non raddoppia?  

No. La norma del pagamento ridotto nei 60 gg. è un principio generale. Il Giudice di Pace però a differenza del Prefetto può ricorrendone i presupposti di legge e di opportunità confermare, in caso di rigetto del ricorso, il pagamento del minimo edittale.

 A quale Giudice di Pace debbo presentare il ricorso contro una multa?  

Nel verbale notificato devono essere sempre specificate le modalità e l’autorità alla quale presentare il ricorso. Comunque il Giudice di Pace competente è quello del luogo ove è stata commessa od accertata l’infrazione.

 A quale Giudice di Pace debbo presentare il ricorso contro una cartella esattoriale con a ruolo multe non pagate?  

Nella cartella notificata devono essere sempre specificate le modalità e l’autorità alla quale presentare il ricorso. Comunque il Giudice di Pace competente è quello del luogo ove è stata accertata l’infrazione.

 Ho ricevuto più multe, posso presentare un unico ricorso?  

Difficile dare una risposta univoca, rimanendo l’apprezzamento finale nella competenza del Giudice. Comunque, la regola generale è che per ogni multa occorre presentare un ricorso. Però nel caso di multe seriali ovvero più multe elevate a breve distanza di tempo per lo stesso motivo oppure più multe legate in generale alla stessa fattispecie di infrazione sembra possibile la contestazione con unico ricorso richiedente l’annullamento totale nel caso di illegittimità delle contestazioni oppure in caso di legittimità delle contestazioni l’applicazione dell’art. 198, comma 1, del codice della strada secondo il quale per violazioni della stessa disposizione la sanzione è unica anche se viene applicata la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Ultimo aggiornamento:Venerdì, 06 Dicembre 2024