Ordinanze e diffide in materia ambientale

Le Ordinanze e le diffide sono provvedimenti amministrativi  che creano obblighi o divieti e quindi impongono “ordini” positivi (doveri di fare o dare) o negativi (di non fare) a singole persone, a gruppi di persone/aziende o alla collettività.

Cos'è

Le Ordinanze e le diffide sono provvedimenti amministrativi  che creano obblighi o divieti e quindi impongono “ordini” positivi (doveri di fare o dare) o negativi (di non fare) a singole persone, a gruppi di persone/aziende o alla collettività.

In genere le Ordinanze sono emanate dal Sindaco  in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale o dal Dirigente  nel caso si tratti di dare attuazione a regolamenti o disposizioni di legge in materia di igiene/sanità.

Le ordinanze contingibili ed urgenti  (o di necessità e urgenza) del Sindaco vengono assunte per casi eccezionali di particolare gravità e possono comportare anche deroghe all'ordinamento giuridico vigente (extra ordinem) .

Le ordinanze ordinarie  del Dirigente vengono assunte per imporre ad un soggetto o ad una pluralità di soggetti un determinato comportamento, previsto dalla norma di legge o di regolamento, per ragioni di igiene o sanità.

Le ordinanze possono quindi rendersi necessarie per risolvere e sanare situazioni antigieniche presso aree private/pubbliche o per ragioni di sanità pubblica.

Molto spesso le Ordinanze sono il risultato di un procedimento che è stato avviato a seguito del ricevimento di un esposto da parte di un cittadino oppure vengono redatte d'ufficio dietro proposta di organi tecnici competenti come l'Azienda Unità Sanitaria Locale.

REQUISITI

Le ordinanze devono essere assunte dall'organo amministrativo “competente” per legge e devono rispettare i principi dell'ordinamento giuridico e le relative norme di legge.

A chi si rivolge

Copertura geografica
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Sant'Agata sul Santerno
Bagnara di Romagna
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MODALITA’

Il Servizio Ambiente cura la redazione dei testi delle Ordinanze relative ad inconvenienti di natura igienico-sanitaria provocati dalla non osservanza delle norme contenute nel “Regolamento di igiene, sanità pubblica e veterinaria ” e delle norme specifiche in materia igienico sanitaria e la redazione - nelle medesime materie - delle Ordinanze di competenza del Sindaco.

Nel caso di ordinanze ordinarie il Servizio Ambiente provvede ad inviare la comunicazione di “avvio di procedimento” ai soggetti interessati dal provvedimento finale ai sensi della L. 241/90; in tal modo il soggetto interessato ha la possibilità di partecipare al procedimento presentando memorie scritte e documenti.

Le Ordinanze sono notificate ai soggetti interessati oppure, se rivolte alla collettività, vengono pubblicate all'Albo Pretorio.

I soggetti destinatari dell'Ordinanza sono tenuti ad osservare l'ordine impartito dall'autorità nei termini indicati nel provvedimento stesso.

In genere l'A.U.S.L. o la Polizia Municipale vengono incaricati di vigilare sull'esecuzione dell'Ordinanza in quanto organi di controllo che svolgono anche funzioni di P.G (polizia giudiziaria).

Il destinatario dell'Ordinanza ha facoltà di presentare ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'Ordinanza oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della stessa.

Autenticazione
Nessuna - accesso libero

Costi e vincoli

GRATUITO

COSTI

  • sanzioni stabilite dalle normative specifiche (es per violazione a norme del Regolamento di Igiene);
  • l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (ovvero dell'Ordinanza) comporta la violazione dell'art. 650 del Codice Penale , ove ne ricorrano i casi.650. Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [c.p. 336, 337, 338], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 32 della L. 833/1978
Art. 5 della L.R. 19/1982
Art. 117 del D.Lgs n. 112/1998
L.n. 241/1990 e s.m.i
Artt. 50, 54 e 107 del D.Lgs 267/2000
Regolamenti Comunali di Igiene, sanità pubblica e veterinaria.
Art. 650 del Codice Penale – inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità

Contatti

Laura Cantagalli - mail:
cantagallil@unione.labassaromagna.it

Giovanna Benvenuti - mail:
benvenutig@unione.labassaromagna.it

Giorgia Gallegati - mail:
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Bruno Longanesi - mail:
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Ufficio Edilizia, Ambiente e Sanità (Polizia Locale)

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Procedure collegate all'esito

In caso di Ordinanze contingibili ed urgenti il provvedimento viene preparato e notificato ai soggetto interessati nel minor tempo possibile (anche pochissimi giorni).

30 giorni per l'emissione di un'Ordinanza ordinaria, esclusi i tempi necessari per l'espletamento dei sopralluoghi e per acquisire i pareri tecnici necessari nonché esclusi i tempi per garantire la partecipazione al procedimento.

Ultimo aggiornamento:Martedì, 21 Marzo 2023