Procedura abilitativa semplificata (PAS)

Procedura abilitativa semplificata (PAS)

L'art.8 del D.Lgs 190/2024 disciplina la procedura abilitativa semplificata (PAS) ai fini dell'autorizzazione alla costruzione e alla gestione di interventi relativi ad impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La PAS consente, inoltre, la realizzazione o la modifica delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti; l'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 190/2024 permette l'attivazione delle procedure di esproprio all'interno della PAS.

Cos'è

L'art.8 del D.Lgs 190/2024 disciplina la procedura abilitativa semplificata (PAS) ai fini dell'autorizzazione alla costruzione e alla gestione di interventi relativi ad impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La PAS consente, inoltre, la realizzazione o la modifica delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti, l'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 190/2024 permette l'attivazione delle procedure di esproprio all'interno della PAS.

Gli interventi realizzabili tramite la PAS sono identificati all'interno dell’allegato B del D.Lgs 190/2024 e devono essere conformi alle norme stabilite dagli strumenti urbanistici-edilizi, dai vincoli e dalle tutele vigenti e realizzati nel rispetto delle norme ambientali, antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, e delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).Le zone idonee all'installazione degli impianti FER sono determinate dal D.Lgs. 199/2021 e dalla DAL 28/2010 come modificata dalla DAL 125/2023.

A seguito del perfezionamento del titolo abilitativo i lavori dovranno essere avviati entro 1 anno e conclusi entro 3 anni dall’avvio della realizzazione degli interventi. Nel caso in cui l’intervento, per il quale è stata richiesta la PAS, non sia ultimato entro il termine dei 3 anni, la realizzazione della parte non ultimata è subordinata a nuovo titolo abilitativo.Alla domanda di PAS va allegata tutta la documentazione prevista dall'art. 8 del D.Lga. 190/2024 e, se necessaria, tutta l'ulteriore documentazione prevista per l'espressione dei pareri da parte degli altri enti coinvolti.

A chi si rivolge

Chi può fare domanda

Il proprietario dell'immobile o di chi abbia la disponibilità delle superfici per l’installazione dell’impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Copertura geografica
Alfonsine
Bagnacavallo
Bagnara di Romagna
Conselice
Cotignola
Fusignano
Lugo
Massa Lombarda
Sant'Agata sul Santerno

Cosa serve

Documentazione da presentare
- Avere la disponibilità degli immobili/terreni oggetto dell’intervento
- Documento di identità e procura
- Contabile pagamento dei diritti di segreteria
- DURC in corso di validità
- Modulo PAS aggiornato
- Relazione tecnica di asseverazione redatta dal tecnico progettista abilitato con la quale si attesta che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e al regolamento edilizio vigente e non sono in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati e che le stesse rispettano le vigenti norme di sicurezza ed igienico-sanitarie (comprese valutazioni sui campi elettromagnetici e sul rumore prodotto in fase di cantiere)
- Relazione dettagliata firmata dal progettista abilitato – contenente l’indicazione della percentuale di superficie occupata
- Relazione tecnica descrittiva dell’intervento
- Elaborati progettuali (stato legittimo/comparato/di progetto) indicanti tutte le opere da realizzare, quotati (sia architettonici che strutturali) con piante prospetti e sezioni
- Elaborati che individuino l'intervento in relazione agli strumenti urbanistici (compresa CUT) al fine di verificarne la compatibilità
- Verifica dei vincoli e relativa documentazione (se da chiedere pareri)
- Tavola contenente i particolari delle strutture e degli inverter
- Relazione fotografica
- Planimetria generale catastale
- Progetto impianti elettrici 
- Elaborati tecnici della rete di connessione redatti dal gestore della rete, con relativo preventivo di spesa accettato o, in alternativa, progetto della connessione approvato dal gestore (TICA)
- Documentazione sismica (MUR A1/D1 e allegati)/ Deposito /Autorizzazione
- Documentazione Vigili del fuoco/Consorzio/ARPAE/AUSL/Soprintendenza (se necessari all’acquisizione di eventuali pareri)
- In caso di realizzazione di elettrodotto con servitù di passaggio queste vanno allegate / chiesto l’esproprio con tutta la sua documentazione
- Calcolo dei costi di dismissione dell'impianto e Impegno alla sottoscrizione di cauzione fideiussoria a garanzia degli interventi di dismissione dell’impianto
- Specificare in quale caso della normativa (DAL 28/10, D.Lgs. 199/21 e del Dlgs 190/2024) rientra tale tipologia di intervento
- "piano particellare" con indicazione dei mappali interessanti dall'intervento (impianto + elettrodotto) e relative proprietà
- Progetto del sistema verde di schermatura dell'area dell'impianto, compresa relazione di progetto, secondo le indicazioni dell'allegato E del RUE
- Relazione schermatura verde, con impegno a sostituzione piante morte e sistema di irrigazione
- DATA DI INIZIO LAVORI
- Parere ente gestore della strada per deroga alla fascia di rispetto
- Relazione sul DPA per rischio elettromagnetico
- Rispetto del +50 e delle prescrizioni di cui all'art. 2.9 del RUE (impianti realizzati con accorgimenti per assicurare la continuità del funzionamento dell'impianto in caso di allagamento)
- Asseverazione di non interferenza aerea (ENAC)
- Asseverazione relativa all’uso di cavi cordati ad elica visibile come previsto dall’art. 56 del Dlgs 295/2003
- Asseverazione non interferenza mineraria (UMNIG)
- Progetto impianto elettronico se previsto (videosorveglianza, cancelli automatici)
- Progetto impianto di irrigazione
- Richiesta apertura passi carrai
- PRA e tutta la sua documentazione (se agrivoltaico)
- Relazione circa la non possibile diversa localizzazione per Piano preliminare aree alluvionate
- Relazione idraulica per Piano preliminare aree alluvionate
- Colture certificate
- Piano compensazioni tra 2 e 3 % come da art. 8 Dlgs 190/2024
- Cronoprogramma
- Relazione con osservanza dei principi di minimizzazione dell’impatto territoriale e paesaggistico
- Impegno al ripristino dello stato dei luoghi
- Impegno al ripristino di infrastrutture pubbliche o private

Per il versamento dei diritti di segreteria è possibile procedere con bonifico bancario presso la banca tesoreria del Comune di riferimento (e non dell'Unione dei Comuni Bassa Romagna).

In alternativa è possibile eseguire il pagamento tramite PagoPA selezionando il Comune a cui si riferisce l’intervento ed effettuando il pagamento all’interno del “portale de pagamenti”, a cui si accede dalla home page del sito, oppure al link https://servizionline.labassaromagna.it/Servizi-online/Portale-dei-Pagamenti-pagoPA. La procedura di pagamento è semplice e guidata.

Costi e vincoli

Diritti di segreteria (Alla presentazione)
100 euro

Tempi e scadenze

30
giorni
Giorni medi di attesa dalla richiesta
60
giorni
Giorni massimi di attesa dalla richiesta

Casi particolari

  • Nel caso in cui ai fini della realizzazione degli interventi non siano necessari altri atti di assenso da parte di altri Enti e non venga comunicato un diniego entro 30 giorni dalla presentazione della PAS (salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazioni), il titolo abilitativo si considera perfezionato senza prescrizioni.
  • Nel caso in cui ai fini della realizzazione degli interventi siano necessari atti di assenso che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati, il Comune li adotta entro il termine di 45 giorni dalla presentazione della PAS (salvo sospensioni per eventuali richieste di integrazioni documentali o approfondimenti istruttori).
  • Nel caso in cui ai fini della realizzazione degli interventi siano necessari atti di assenso di competenza di enti diversi dal Comune e tali atti non siano allegati alla PAS, viene convocata la Conferenza dei Servizi e ciascun ente coinvolto deve esprimersi entro 45 giorni dalla sua convocazione (salvo sospensioni per eventuali richieste di integrazioni documentali o approfondimenti istruttori).
  • Decorso il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della PAS senza che il Comune abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini (che equivale a provvedimento di diniego), il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.
  • Il soggetto proponente richiede la pubblicazione, sul BURERT Informazioni sulla pubblicazione sul Burert , dell'avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, indicando la data di presentazione del progetto, la data di perfezionamento del titolo, la tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. Dalla data di pubblicazione, il titolo abilitativo acquista efficacia, è opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione.

Contatti

Servizio Ambiente ed Energia - Bruno Longanesi

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Ultimo aggiornamento:Martedì, 04 Novembre 2025