Registrare una convivenza di fatto in anagrafe

Come rendere la dichiarazione di costituzione di una convivenza di fatto ai sensi della Legge 76/2016.

I conviventi di fatto, che hanno i requisiti previsti dalla Legge 76/2016 e sono residenti nello stesso stato di famiglia, possono rendere la dichiarazione di costituzione della convivenza presso l’ufficio anagrafe. Dopo la registrazione, è anche possibile anche depositare un contratto di convivenza, come previsto dalla stessa legge. 

Cos'è

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda coppie composte da persone maggiorenni, di qualsiasi cittadinanza, residenti in Italia: 

    • unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono documentare la libertà di stato); 

    • coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune: la coppia deve, quindi, essere nello stesso stato di famiglia. 

I conviventi di fatto in possesso di tali requisiti possono rendere in qualsiasi momento la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, che sarà registrata in anagrafe. 

A chi si rivolge

Chi può fare domanda

Le coppie di cittadini residenti nello stesso stato di famiglia e in possesso dei requisiti previsti. 

Copertura geografica
Bagnacavallo

Accedere al servizio

La dichiarazione può essere resa da entrambi i componenti in qualsiasi momento, in presenza delle condizioni previste dalla legge, utilizzando il modulo allegato e allegando copia di un documento di riconoscimento.   

La convivenza di fatto è registrata in anagrafe. E' possibile ottenere poi un certificato da cui risulta l’esistenza della convivenza di fatto. 

La convivenza di fatto può cessare per: 

  • matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone; 
  • decesso di uno dei conviventi 
  • cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio; 
  • cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi (LINK A servizio cancellare una convivenza di fatto) 

La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si costituisca un unico stato di famiglia nella medesima abitazione.  

Cosa serve

Documentazione da presentare

I cittadini non italiani devono documentare la libertà di stato, se non è già registrata in anagrafe. Occorre una certificazione rilasciata dallo Stato di appartenenza, in linea con le norme in materia di legalizzazione e traduzione in lingua italiana.  

Costi e vincoli

GRATUITO

Tempi e scadenze

30
giorni
Giorni massimi di attesa dalla richiesta

Casi particolari

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Copia dell’accordo dovrà essere trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi. 

Il contratto di convivenza non può costituire la prova che due persone sono conviventi di fatto e quindi non può essere utilizzato per regolarizzare la posizione anagrafica. E' la convivenza di fatto il presupposto per la sottoscrizione di un eventuale contratto e non viceversa. 

Pertanto, nel caso di cittadini stranieri, questi prima dovranno provvedere all'iscrizione in anagrafe, producendo la documentazione prevista dalla legge, dichiarare di voler costituire una convivenza di fatto e soltanto dopo potranno sottoscrivere il contratto di convivenza che dovrà essere registrato in anagrafe. 

  

Per i contenuti del contratto si rimanda alla Legge 76/2016 (LINK). 

Il contratto di convivenza si risolve per: 

    1. accordo delle parti; 

    2. recesso unilaterale; 

    3. matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; 

    4. morte di uno dei contraenti. 

La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato, e comunicato all’ufficio anagrafe. 

Contatti

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento:Venerdì, 31 Marzo 2023