Cos'è
Il 04/11/2025 è entrato in vigore l'Atto di Indirizzo approvato con D.G.R. n. 1744 del 27/10/2025. Tale Atto riguarda le modalità attuative per la regolarizzazione strutturale di difformità edilizie (ai sensi degli artt. 17-quater e 19-bis , commi 1-sexies e 1-septier della L.R. 23/2004), l'aggiornamento della modulistica unificata regionale in materia sismica (MUR) e degli importi del rimborso forfettario derivanti dal recepimento del decreto-legge "Salva casa" (D.L. n. 69/2024). Modulistica Unificata Regionale (MUR) - Geologia, suoli e sismica - Ambiente
Sono previste tre ipotesi di regolarizzazione strutturale delle difformità edilizie, a seconda dell'anno di classificazione sismica del Comune, dell'epoca di realizzazione degli interventi difformi, della rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità (definizioni di cui alla D.G.R. 1814/2020) e della conformità alla normativa tecnica.
Caso 1 - Senza opere di conformazione - post-classificazione sismica
Se sono rispettate le norme tecniche dell'epoca (sismiche), o eventualmente quelle attuali, senza necessità di interventi conformativi per sanare le difformità. Sono "sanatorie sismiche senza opere". A seconda della rilevanza delle difformità si distinguono alcuni sotto-casi con diverse procedure:
- 1.A Difformità rilevanti => Autorizzazione in sanatoria;
- 1.B Difformità di minore rilevanza => Deposito in sanatoria;
- 1.C.a) Difformità riconducibili ad interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità => IPRIPI in sanatoria (rif. Allegato 1 alla D.G.R. 2272/2016);
- 1.C.b) Difformità riconducibili a mancata presentazione di varianti non sostanziali => VNS in sanatoria (rif. Allegato 2 alla D.G.R. 2272/2016).
Caso 2 - Senza opere di conformazione - pre-classificazione sismica
Se sono rispettate le norme tecniche dell'epoca (statiche), o eventualmente quelle attuali, senza necessità di interventi conformativi per sanare le difformità. Occorre allegare al modulo MUR R1 gli elaborati grafici e la relazione di calcolo che dimostrino il rispetto delle normativa tecnica.
Caso 3 - Con opere di conformazione - pre o post classificazione sismica
Se non sono rispettate le norme tecniche dell'epoca (statiche o sismiche) è necessario realizzare interventi conformativi per sanare le difformità. Sono "sanatorie con opere". A seconda della rilevanza prevalente delle difformità da sanare e/o degli interventi conformativi da realizzare, si distinguono diverse procedure:
- 3.A Autorizzazione in sanatoria (MUR A.1, MUR A.2 e MUR A.4): gli interventi da sanare oppure le opere conformative da realizzare sono Rilevanti;
- 3.B Deposito in sanatoria (MUR D.1, MUR D.2 e MUR D.4): gli interventi da sanare oppure le opere conformative da realizzare sono di Minore Rilevanza;
- 3.C IPRIPI in sanatoria: gli interventi da sanare e le opere conformative da realizzare sono Prive di Rilevanza (MUR A1/D1)
Gli adempimenti relativi alla segnalazione presso l’autorità giudiziaria verranno espletati solo in caso di violazioni alle norme per le costruzioni in zone sismiche (se all’epoca della realizzazione dell’intervento da sanare il Comune era classificato sismico) e/o eventuale omessa denuncia dei lavori (art. 65 D.P.R. 380/2001, ex. L. 1086/1971).