Cos'è
l Dipartimento nazionale di Protezione civile e la Regione Emilia-Romagna hanno messo in campo un secondo strumento, dopo il contributo di autonoma sistemazione (CAS), per il sostegno economico alla popolazione colpita dall’emergenza alluvione. A partire dal 6 giugno 2023 è possibile fare domanda per la prima misura economica di immediato sostegno ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata da eventi alluvionali o franosi che l’abbiano resa non utilizzabile.
Entità della misura
Il contributo è finalizzato a sostenere spese di:
- Ripristino, anche parziale, dei danni all’abitazione principale, abituale e continuativa
- Ripristino, anche parziale, dei danni a una o più pertinenze di tale abitazione
- Ripristino di aree e fondi esterni necessari per l’accesso e fruizione all’abitazione o sue pertinenze
- Interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti dall’abitazione, fabbricato o area esterna pertinenziale
- Sostituzione, ripristino o acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati ubicati all’interno dell’abitazione.
Nello specifico, le voci di spesa ammissibili sono:
- Elementi strutturali
- Finiture interne ed esterne
- Serramenti interni ed esterni
- Impianti: riscaldamento, idrico-fognario (sanitari compresi), elettrico, fotovoltaico, citofonico, diffusione del segnale televisivo, allarme, rete dati LAN, climatizzazione
- Ascensore, montascale
- Pertinenza
- Area e fondo esterno necessari per l’accesso e fruizione dell’abitazione o delle pertinenze
- Pulizie e rimozione acqua / fango / detriti
- Eventuali adeguamenti obbligatori per legge
- Prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.) comprensive di oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) nei limiti del 10% dei lavori al netto dell’IVA, se necessarie in base alla normativa vigente in materia di edilizia e tecnica
- Arredi presenti nell’abitazione
- Elettrodomestici presenti nell’abitazione
- Elettrodomestici presenti nelle pertinenze
- Materiale didattico
- Stoviglie e utensili di uso comune
- Abbigliamento nei limiti del 10% del contributo spettante
Sono invece escluse dall’ammissibilità le spese riguardanti:
Danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di un’impresa destinati, alla data dell’evento calamitoso, all’esercizio di un’attività economica e produttiva, ovvero all’uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo a un’impresa
Danni ad aree e fondi esterni al fabbricato non direttamente funzionali all’accesso o alla fruibilità dello stesso, o non funzionali a evitarne la delocalizzazione
Danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi (salvo casi di sanatoria e “tolleranza” ex art. 19-bis L.R. 23/2004 e s.m.i.)
Danni ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, non risultino iscritti (o che non siano in fase di iscrizione) al catasto fabbricati
Danni ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, siano collabenti o in corso di costruzione
Danni ai beni mobili registrati.
Il contributo è riconosciuto anche per le parti comuni di un edificio residenziale: in tal caso a richiederlo e riscuoterlo è l’amministratore condominiale ovvero un condomino delegato.
L’importo del contributo si sostanzia in un massimo di € 5.000, erogati in due tranche:
- un acconto di € 3.000 nell’immediato
- un saldo che può portare al raggiungimento di € 5.000
Perizia
A tale importo si aggiunge un contributo forfetario di € 750 per le spese di perizia, ove presentata (non necessaria ai fini del riconoscimento del contributo in sé).
Allo scopo di accelerare la ricognizione dei danni a seguito degli eventi alluvionali, infatti, i soggetti interessati possono provvedere (indipendentemente dalla richiesta del contributo di immediato sostegno), per importi eccedenti € 5.000 o per fattispecie di danno non previste dall’ordinanza, a richiedere a un professionista abilitato l’esecuzione di una perizia completa dei danni. Tale perizia asseverata deve essere redatta sulla base dello schema-tipo allegato all’ordinanza (Allegato 8).