Richiesta di autorizzazione paesaggistica ordinaria per le zone del territorio sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del titolo III del CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (D.Lgs n. 42/2004).
Nelle zone del territorio sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del titolo III del CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (D.Lgs n. 42/2004), gli interventi edilizi di trasformazione del territorio sono soggetti al preventivo rilascio di Autorizzazione Paesaggistica.
Occorrerà verificare preventivamente se l'intervento ricade nel caso dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria, di quella con procedimento semplificato (vedi scheda specifica) o se non occorre presentare alcuna valutazione paesaggistica preventiva.
L'Autorizzazione Paesaggistica ordinaria è rilasciata dal Responsabile del Servizio Urbanistica a seguito del procedimento descritto all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, che prevede le seguenti fasi principali:
esame del progetto da parte della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio;
invio alla Soprintendenza della documentazione entro 45 giorni dalla presentazione della domanda;
parere della Soprintendenza da rendersi entro 45 giorni dal ricevimento dei documenti;
rilascio entro 20 giorni dal ricevimento del parere.
In caso di mancata risposta da parte della Soprintendenza, decorsi 60 giorni dal ricevimento della documentazione da parte della Soprintendenza l’Amministrazione Comunale può comunque rilasciare l’Autorizzazione Paesaggistica.
L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
Per le opere temporanee e stagionali, l’autorizzazione può abilitare la reiterazione dei medesimi interventi nei cinque anni successivi (cfr. art.40-undecies della LR 20/2000 introdotto dalla LR 23/2009 del 30/11/2009).
Il procedimento autorizzativo di rinnovo è regolamentato dall'art. 7 del DPR 13/02/2017 n. 31.
L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato
A chi si rivolge
Le Autorizzazioni Paesaggistiche possono essere richieste dal proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di immobili od aree soggetti a Vincolo Paesaggistico.
Chi può fare domanda
È necessario avvalersi di un tecnico libero professionista
Copertura geografica
Alfonsine
Bagnacavallo
Bagnara di Romagna
Conselice
Cotignola
Fusignano
Lugo
Massa Lombarda
Sant'Agata sul Santerno
Accedere al servizio
La domanda va presentata in modalità telematica utilizzando il portale regionale ACCESSO UNITARIO.
La piattaforma telematica (Accesso unitario) permette alle imprese di inviare online le pratiche ai Suap consentendo la trasmissione dei documenti dai Suap agli enti coinvolti nei procedimenti.
Cosa serve
Documentazione da presentare
domanda di autorizzazione paesaggistica ordinaria in bollo;
relazione tecnica illustrativa dell’intervento da realizzare;
elaborati grafici dello stato attuale, di progetto e comparativi, con indicazione dei materiali e dei cromatismi che si intendono utilizzare;
stralcio cartografia vigente: PSC – RUE
documentazione fotografica a colori del più ampio e panoramico contesto edilizio e paesistico, con indicazione dei punti di vista
relazione paesaggistica dettagliata redatta in base allo schema del DPCM 12.12.2005 e relativa all’inserimento dell’intervento progettato nel contesto paesistico ambientale;
procura speciale per la presentazione della pratica;
fotocopia di documento di identità del richiedente o dei richiedenti e del tecnico
in caso di nuovo intervento (nuova costruzione, ampliamento, demolizione e ricostruzione o similari) occorre anche un rendering con fotoinserimento dell'intervento proposto
Per i pagamenti spontanei (diritti di segreteria, contributo di costruzione, oneri e sanzioni diverse) che riguardano gli interventi presentati da cittadini e imprese ai servizi dell'Area Territorio e Ambiente dell'Unione (Edilizia, Urbanistica e Ambiente) è attiva la modalità di pagamento tramite PagoPA.
La nuova modalità di pagamento integra quelle già esistenti, che sono il versamento diretto o bonifico bancario presso la banca tesoreria del Comune di riferimento (e non dell'Unione dei Comuni Bassa Romagna).
Per accedere al pagamento tramite PagoPA è possibile selezionare il Comune a cui si riferisce l’intervento e per il quale deve essere effettuato il pagamento all’interno del “portale de pagamenti”, a cui si accede dalla home page del sito, oppure al link https://servizionline.labassaromagna.it/Servizi-online/Portale-dei-Pagamenti-pagoPA. La procedura di pagamento è semplice e guidata.
Zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
Tempi e scadenze
110
giorni
Giorni medi di attesa dalla richiesta
110
giorni
Giorni massimi di attesa dalla richiesta
Casi particolari
L'Autorizzazione Paesaggistica può essere necessaria:
sia per interventi che non richiedono titolo edilizio ;
sia per interventi soggetti a Permesso di Costruire, SCIA o CILA .
In questo secondo caso, poiché ai sensi dell’art. 146 comma 4 del D.Lgs. 146/2004, l’Autorizzazione Paesaggistica deve costituire “un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio”, i due procedimenti si coordinano in questo modo:
se l’intervento è soggetto a Permesso di Costruire, l'Autorizzazione Paesaggistica deve essere richiesta con separata istanza precedentemente o contestualmente rispetto al Permesso di Costruire, e deve sempre essere rilasciata PRIMA del Permesso stesso.
se l’intervento è soggetto a SCIA o CILA, l’interessato può scegliere se presentare la pratica/comunicazione soltanto dopo il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, oppure se depositare contestualmente la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica e la documentazione relativa alla SCIA o CILA edilizia. Si precisa tuttavia che i due procedimenti non si svolgono in parallelo ma in maniera consecutiva: prima deve essere rilasciata l’Autorizzazione Paesaggistica, poi la SCIA o CILA diverranno efficaci ai sensi degli artt. 13-7 della LR 15/2013 e s.m.i., fatta salva la positiva verifica istruttoria.
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