Richiedere un attestato permanente per cittadini UE

Come presentare la richiesta di attestato di soggiorno permanente

I cittadini dell'Unione europea possono ottenere un attestato di soggiorno permanente dopo 5 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia, alle condizioni previste dalla Direttiva europea 2004/38 e dal D.lgs 30/2007.

Cos'è

L’attestato di soggiorno permanente per i cittadini europei si ottiene con il riconoscimento del diritto al soggiorno permanente previsto dalla Direttiva europea 2004/38 e dal D.lgs 30/2007. Tale diritto matura dopo 5 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia. Il richiedente deve dimostrare di essere stato in possesso dei requisiti di soggiorno legale per 5 anni consecutivi.

I requisiti possono essere anche di diversa natura (ad esempio tre anni come lavoratore, e due anni come familiare di altro cittadino Ue in possesso di requisiti perché lavoratore).

L’attestato permanente consente di restare in Italia senza più dover dimostrare il possesso dei requisiti di soggiorno legale. Il diritto di soggiorno permanente si perde a seguito di assenza dal territorio nazionale per oltre due anni consecutivi.

Il diritto di soggiorno permanente si estende ai figli minori, che potranno essere inseriti nell’attestato del genitore.

A chi si rivolge

Chi può fare domanda

I cittadini dell’Unione europea che possono documentare 5 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia.

Copertura geografica
Bagnacavallo

Accedere al servizio

Il richiedente deve compilare il modulo di richiesta e presentare la documentazione che dimostra i 5 anni di soggiorno legale e continuativo.

La continuità del soggiorno (art. 14 D.lgs n. 30/2007) corrisponde normalmente alla residenza anagrafica in Italia. Relativamente alle assenze, la continuità è mantenuta:

  • in caso di assenze fino a sei mesi l’anno;
  • in caso di assenze di durata superiore per l’assolvimento di obblighi militario fino a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti (gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato Ue o in un Paese terzo)

In caso di assenze superiori ai 6 mesi l’anno, spetta al richiedente dimostrare che la causa rientri nei requisiti previsti dalla norma.

Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

Nei 5 anni di soggiorno deve essere soddisfatto anche il requisito della legalità, che corrisponde al fatto che il richiedente sia sempre stato in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall’art. 7 del D.lgs 30/2007, ovvero:

a) lavoratore subordinato o autonomo nello Stato (dimostrabile con qualsiasi mezzo di prova). Per i periodi di inattività a seguito di conclusione di un precedente rapporto di lavoro, è fondamentale produrre la documentazione che dimostra l’iscrizione al centro per l’impiego, in particolare il Percorso lavoratore. A determinate condizioni (si veda art. 7 c. 3 D.lgs 30/2007), il requisito del lavoratore si mantiene anche dopo la fine di un rapporto di lavoro.

b) persona che dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale: le risorse economiche sono oggetto di autodichiarazione mentre l’assicurazione sanitaria dev’essere regolarmente stipulata, coprire tutti i rischi sul territorio nazionale ed essere valida almeno un anno (circolare Ministero della Salute 3 agosto 2007).

La copertura sanitaria è anche documentata da alcuni modelli internazionali: S1 (ex E106), E109 (o E37) E 120, E121 (o E33) o, infine, con l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

c) familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare in base a uno dei due punti precedenti. Sono familiari il coniuge o l’unito civilmente (anche in base a una legge straniera), i figli minori di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner (la vivenza a carico è autocertificata); gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner (la vivenza a carico è autocertificata).

Cosa serve

Documentazione da presentare

E’ necessario presentare il modulo di richiesta e ogni documento in grado di comprovare la legalità del soggiorno. Per la continuità non occorre presentare nulla a meno che non vi siano interruzioni della residenza anagrafica.

Costi e vincoli

Marca da bollo
16,00 Euro
Marca da bollo
16,00 Euro

Tempi e scadenze

30
giorni
Giorni massimi di attesa dalla richiesta

Casi particolari

Il diritto di soggiorno permanente matura prima dei 5 anni in alcuni casi particolari:

  •  lavoratore subordinato o autonomo cessa l’attività quando ha raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia (se appartiene ad una categoria per cui non esiste il diritto di pensione di vecchiaia, l’età è fissata in 60 anni);
  •  lavoratore subordinato è posto in condizione di prepensionamento, purché abbia svolto in Italia la propria attività almeno negli ultimi 12 mesi e vi abbia soggiornato continuativamente per almeno 3 anni.
  • lavoratore subordinato o autonomo che ha risieduto continuativamente in Italia per oltre 2 anni, cessa l’attività per sopravvenuta incapacità lavorativa permanente (se l’incapacità dipende da infortunio sul lavoro o malattia professionale per cui ha diritto ad una prestazione a carico dello Stato, si prescinde dalla residenza continuativa di 2 anni)
  • lavoratore subordinato o autonomo, dopo 3 anni di soggiorno continuativo e di attività in Italia, esercita un’attività lavorativa in un altro Stato dell’Unione, pur continuando a risiedere in Italia, permanendo le condizioni per l’iscrizione anagrafica.

Contatti

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento:Venerdì, 31 Marzo 2023