Il richiedente deve compilare il modulo di richiesta e presentare la documentazione che dimostra i 5 anni di soggiorno legale e continuativo.
La continuità del soggiorno (art. 14 D.lgs n. 30/2007) corrisponde normalmente alla residenza anagrafica in Italia. Relativamente alle assenze, la continuità è mantenuta:
- in caso di assenze fino a sei mesi l’anno;
- in caso di assenze di durata superiore per l’assolvimento di obblighi militario fino a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti (gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato Ue o in un Paese terzo)
In caso di assenze superiori ai 6 mesi l’anno, spetta al richiedente dimostrare che la causa rientri nei requisiti previsti dalla norma.
Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
Nei 5 anni di soggiorno deve essere soddisfatto anche il requisito della legalità, che corrisponde al fatto che il richiedente sia sempre stato in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall’art. 7 del D.lgs 30/2007, ovvero:
a) lavoratore subordinato o autonomo nello Stato (dimostrabile con qualsiasi mezzo di prova). Per i periodi di inattività a seguito di conclusione di un precedente rapporto di lavoro, è fondamentale produrre la documentazione che dimostra l’iscrizione al centro per l’impiego, in particolare il Percorso lavoratore. A determinate condizioni (si veda art. 7 c. 3 D.lgs 30/2007), il requisito del lavoratore si mantiene anche dopo la fine di un rapporto di lavoro.
b) persona che dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale: le risorse economiche sono oggetto di autodichiarazione mentre l’assicurazione sanitaria dev’essere regolarmente stipulata, coprire tutti i rischi sul territorio nazionale ed essere valida almeno un anno (circolare Ministero della Salute 3 agosto 2007).
La copertura sanitaria è anche documentata da alcuni modelli internazionali: S1 (ex E106), E109 (o E37) E 120, E121 (o E33) o, infine, con l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
c) familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare in base a uno dei due punti precedenti. Sono familiari il coniuge o l’unito civilmente (anche in base a una legge straniera), i figli minori di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner (la vivenza a carico è autocertificata); gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner (la vivenza a carico è autocertificata).