Unione dei Comuni
Piano delle azioni positive per le pari opportunità
Il Piano di Azioni Positive è previsto dall’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 198/2006.
Le azioni positive sono misure temporanee speciali
che, in deroga al principio di uguaglianza formale, sono mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena
ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne
. Sono misure “speciali” – in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che intervengono inun determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta sia indiretta – e “temporanee” in quanto necessarie fintanto che sirileva una disparità di trattamento tra uomini e donne
- Piano delle azioni positive per le pari opportunità dell'Unione e dei Comuni della Bassa Romagna (306kB - PDF)
Triennio 2020-2022