Piano delle azioni positive per le pari opportunità

Il Piano di Azioni Positive è previsto dall’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 198/2006.

Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale, sono mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne. Sono misure “speciali” – in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta sia indiretta – e “temporanee” in quanto necessarie fintanto che si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne
Data:

01/01/2022

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01/01/2022

Data di inizio pubblicazione

01/01/2022

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Ultimo aggiornamento: 28/01/2026 11:04

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