Cos'è
Si tratta della procedura amministrativa (SCIA), per poter aprire, subentrare, trasferire la sede, modificare aspetti, sospendere, cessare una agenzia di affari.
Per agenzie d’affari si intendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell’assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta (escluse le imprese funebri soggette a normativa specifica in Emilia-Romagna).
Le tipologie di agenzie d’affari sono elencate nell’art 115 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e nel relativo Regolamento (R.D. 635/1940) – es. agenzie di prestiti su pegno; agenzie di vendita, esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili; agenzie di compravendita conto terzi di articoli ed oggetti usati; ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi o agenzie autorizzate; agenzie per abbonamento di giornali; agenzie teatrali; uffici di pubblicità e simili; compravendita auto e moto per conto terzi; compravendita beni mobili non preziosi per conto terzi; agenzie disbrigo pratiche amministrative; agenzie prevendita biglietti per spettacoli; ecc..
Sono escluse dalla presente procedura di competenza del SUAP del Comune quelle attività di intermediazione che siano soggette a una specifica disciplina di settore (es. le agenzie di trasporto merci mediante autoveicoli; le agenzie e gli uffici di enti o istituti soggetti a vigilanza di autorità diversa da quella di pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili; le agenzie di collocamento di lavoratori; le agenzie di viaggi; le agenzie matrimoniali; le agenzie immobiliari; le agenzie di pubbliche relazioni.
È ammessa la rappresentanza.
Le agenzie d’affari devono tenere un registro e indicare di seguito e senza spazi in bianco, il nome e il cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito esatto e dovuto e l’esito dell’operazione.
L’attività di mediatore è disciplinata dalla legge n. 39/1989 e dall’art. 73 del d.lgs 59/2010 che ha soppresso il ruolo dei mediatori.