Cos'è
Per esercitare l’attività è necessario presentare una segnalazione certificata di inizio attività.
Per svolgere entrambe le attività è necessario essere in possesso di requisiti professionali previsti dalla specifiche normative in materia.
L’attività di ACCONCIATORE “comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici
complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare”. Le imprese di acconciatura, inoltre, possono svolgere prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
L’attività può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente o del cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, mentre “non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio”.
L’attività di ESTETISTA comprende tutte le prestazioni e i trattamenti, inclusi quelli abbronzanti e l’attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano, allo scopo esclusivo, o prevalente, di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, attraverso eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti.
Nell’ambito dell’attività rientrano anche: 1) centri di abbronzatura o “solarium”, che effettuano trattamenti mediante l’uso di lampade abbronzanti UV-A; 2 )attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico; 3) attività di “disegno epidermico o trucco semipermanente”; 4) trattamenti effettuati per il tramite dell’acqua e del vapore, quali ad esempio sauna e bagno turco; 5) onicotecnica. Sono escluse le “prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico”.
Anche l'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento comunale, mentre “non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio”.