Cos'è
A QUANTO AMMONTA E COME FUNZIONA IL CONTRIBUTO
Per i danni fino a 40mila euro la Struttura commissariale riconoscerà, a seguito di istruttoria e nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, fino al 100% delle spese ammissibili, con le seguenti modalità:
- per gli importi fino a 40mila euro il 50% sarà erogato a titolo di anticipazione e la rimanente metà a conclusione della rendicontazione e dei controlli. Nel caso in cui gli interventi fossero già stati realizzati, con debita rendicontazione, la somma verrà saldata in un’unica soluzione.
- per gli importi superiori a 40mila euro la Struttura commissariale riconoscerà una prima quota pari almeno a 40mila euro. Ulteriori concessioni verranno determinate in relazione alle risorse finanziarie che saranno rese disponibili con successivi decreti, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del danno riconosciuto. Le modalità di anticipo e saldo, nonché dell’eventualità di interventi già realizzati, sono le medesime degli importi fino a 40mila euro.
QUALI DANNI SONO RISARCIBILI
Gli immobili danneggiati per cui cui è possibile accedere al contributo sono quelli che, alla data dell'evento alluvionale, risultavano sede legale e/o operativa degli enti facenti richiesta e quelli oggetto delle attività degli enti. Il contributo riguarda inoltre beni mobili e immobili posseduti dagli enti per l'esercizio delle proprie attività, nonché quelli ereditati anche dopo l'evento alluvionale.
La valutazione dei danni a impianti e beni mobili dovrà essere effettuata tramite perizia asseverata e risultare dalla contabilità di magazzino.
Rientrano tra le spese ammissibili a contributo anche quelle tecniche e degli onorari dei professionisti coinvolti, oltre a quelle per le consulenze funzionali alla ripresa delle attività.
I pagamenti relativi agli interventi oggetto della richiesta di contributo vanno effettuali attraverso bonifico bancario o strumento che consenta la tracciabilità.
Sono esclusi dall'accesso al contributo i danni a pertinenze e aree esterne ai fabbricati danneggiati, quelli non iscritti al catasto e quelli che risultavano inutilizzati alla data dell'evento. Si precisa che per i fabbricati in cui coesistono uffici e unità abitative valgono le disposizioni in materia di danni ai privati (Ordinanza n.14 del 2023).
IMMOBILI IN COMPROPRIETÀ
Per gli immobili in comproprietà e i danni alle parti comuni, la domanda va presentata da un unico comproprietario con delega degli altri. Diversamente, il contributo verrà riconosciuto solo a chi presenta la domanda.
COPERTURA ASSICURATIVA
In caso di copertura assicurativa degli immobili danneggiati per i quali si fa richiesta, la concessione del contributo è subordinata alla dichiarazione che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni a suo carico per ottenere l’indennizzo da parte dell’assicurazione.
VERIFICHE E REVOCHE
Il Commissario straordinario procederà a verifiche documentali e in loco, a campione, a premessa dell’adozione del provvedimento di liquidazione del saldo dei contributi.
Il contributo sarà revocato anche qualora si verifichi una sola delle seguenti circostanze:
a) le dichiarazioni rese non risultano veritiere;
b) la rinuncia da parte del destinatario del contributo;
c) il destinatario risulti assegnatario di altri contributi concessi in conseguenza dei danni causati dall’emergenza sui medesimi danni;
d) il beneficiario non concluda la realizzazione del progetto ammesso nei termini assegnati;
e) il beneficiario abbia omesso di inserire specifica clausola di tracciabilità finanziaria nei contratti stipulati tra il richiedente il contributo e l’impresa che eseguirà gli interventi;
f) il beneficiario non ottemperi all’obbligo di rendicontazione nei termini stabiliti, ovvero prorogati.