Ottenere il risarcimento per danni alluvionali a enti del Terzo Settore

La Struttura Commissariale ha disciplinato le modalità di ristoro per il mondo del volontariato e dello sport attraverso la piattaforma Sfinge

L’Ordinanza Commissariale n.39, emessa a fine 2024, permette agli enti del terzo settore di accedere a contributi per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza degli eventi alluvionali del maggio 2023.

Attualmente, la piattaforma regionale per la presentazione delle domande è in fase di adattamento.

foto di una palla con Peppa Pig infangata
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Cos'è

A QUANTO AMMONTA E COME FUNZIONA IL CONTRIBUTO

Per i danni fino a 40mila euro la Struttura commissariale riconoscerà, a seguito di istruttoria e nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, fino al 100% delle spese ammissibili, con le seguenti modalità:

- per gli importi fino a 40mila euro il 50% sarà erogato a titolo di anticipazione e la rimanente metà a conclusione della rendicontazione e dei controlli. Nel caso in cui gli interventi fossero già stati realizzati, con debita rendicontazione, la somma verrà saldata in un’unica soluzione.

- per gli importi superiori a 40mila euro la Struttura commissariale riconoscerà una prima quota pari almeno a 40mila euro. Ulteriori concessioni verranno determinate in relazione alle risorse finanziarie che saranno rese disponibili con successivi decreti, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del danno riconosciuto. Le modalità di anticipo e saldo, nonché dell’eventualità di interventi già realizzati, sono le medesime degli importi fino a 40mila euro.

QUALI DANNI SONO RISARCIBILI

Gli immobili danneggiati per cui cui è possibile accedere al contributo sono quelli che, alla data dell'evento alluvionale, risultavano sede legale e/o operativa degli enti facenti richiesta e quelli oggetto delle attività degli enti. Il contributo riguarda inoltre beni mobili e immobili posseduti dagli enti per l'esercizio delle proprie attività, nonché quelli ereditati anche dopo l'evento alluvionale. 

La valutazione dei danni a impianti e beni mobili dovrà essere effettuata tramite perizia asseverata e risultare dalla contabilità di magazzino.

Rientrano tra le spese ammissibili a contributo anche quelle tecniche e degli onorari dei professionisti coinvolti, oltre a quelle per le consulenze funzionali alla ripresa delle attività.

I pagamenti relativi agli interventi oggetto della richiesta di contributo vanno effettuali attraverso bonifico bancario o strumento che consenta la tracciabilità.

Sono esclusi dall'accesso al contributo i danni a pertinenze e aree esterne ai fabbricati danneggiati, quelli non iscritti al catasto e quelli che risultavano inutilizzati alla data dell'evento. Si precisa che per i fabbricati in cui coesistono uffici e unità abitative valgono le disposizioni in materia di danni ai privati (Ordinanza n.14 del 2023).

IMMOBILI IN COMPROPRIETÀ

Per gli immobili in comproprietà e i danni alle parti comuni, la domanda va presentata da un unico comproprietario con delega degli altri. Diversamente, il contributo verrà riconosciuto solo a chi presenta la domanda. 

COPERTURA ASSICURATIVA

In caso di copertura assicurativa degli immobili danneggiati per i quali si fa richiesta, la concessione del contributo è subordinata alla dichiarazione che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni a suo carico per ottenere l’indennizzo da parte dell’assicurazione.

VERIFICHE E REVOCHE

Il Commissario straordinario procederà a verifiche documentali e in loco, a campione, a premessa dell’adozione del provvedimento di liquidazione del saldo dei contributi.

Il contributo sarà revocato anche qualora si verifichi una sola delle seguenti circostanze:

a) le dichiarazioni rese non risultano veritiere;

b) la rinuncia da parte del destinatario del contributo;

c) il destinatario risulti assegnatario di altri contributi concessi in conseguenza dei danni causati dall’emergenza sui medesimi danni;

d) il beneficiario non concluda la realizzazione del progetto ammesso nei termini assegnati;

e) il beneficiario abbia omesso di inserire specifica clausola di tracciabilità finanziaria nei contratti stipulati tra il richiedente il contributo e l’impresa che eseguirà gli interventi;

f) il beneficiario non ottemperi all’obbligo di rendicontazione nei termini stabiliti, ovvero prorogati.

A chi si rivolge

L’ordinanza si rivolge a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese e cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni ed enti privati costituiti per il perseguimento senza fini di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore, e ad associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Chi può fare domanda

L’istanza di riconoscimento dei contributi deve essere presentata dal legale rappresentante degli enti al Comune competente. Alla domanda va allegata la scheda di rilevazione dei danni compilata da un professionista accreditato, la perizia tecnica asseverata sulla riconducibilità diretta dei danni all'alluvione e il progetto degli interventi di ricostruzione.

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Ultimo aggiornamento:Giovedì, 06 Marzo 2025