Cos'è
La direttiva emanata dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna il 16/10/2017 con deliberazione n. 1564, in applicazione della legge regionale n. 19/2016, detta i requisiti strutturali ed organizzativi necessari al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia (0 -3 anni), disciplina i servizi ricreativi, le iniziative di conciliazione gestiti dai privati e descrive le procedure d' adottare.
Per dare inizio all'attività il gestore privato deve acquisire prioritariamente dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna l'autorizzazione al funzionamento.
A chi si rivolge
Sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento i seguenti servizi:
- nidi d’infanzia (comprensivi di micronidi, sezioni aggregate ai servizi educativi o scolastici,sezioni primavera per bambini da 24 a 36 mesi, nidi aziendali);
- servizi educativi integrativi al nido, anche istituiti presso i luoghi di lavoro, comprensivi di:
- spazio bambini;
- centro per bambini e famiglie;
- servizi domiciliari;
- servizi sperimentali.
I servizi ricreativi (fra i quali anche i cosidetti baby- parking) sono soggetti alla presentazione della SCIA, mentre ai servizi di conciliazione, servizi gestiti autonomamente dalle famiglie, è riservata la possibilità di semplice comunicazione all'Unione dell'attività svolta.
Copertura geografica
Alfonsine
Bagnacavallo
Bagnara di Romagna
Cotignola
Fusignano
Lugo
Massa Lombarda
Sant'Agata sul Santerno
Accedere al servizio
L'istanza di accreditamento, ed i relativi allegati, sono presentati dal soggetto gestore privato, in bollo, al Dirigente dell'Area Welfare dell'Unione, a mezzo Pec all'indirizzo: pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it utilizzando l'apposita modulistica allegata.
L'autorizzazione al funzionamento o il rinnovo hanno durata settennale.
Costi e vincoli
- n.1 Marca da bollo (domanda)
- in base alla normativa vigente
- n.1 Marca da bollo (autorizzazione)
- in base alla normativa vigente
L'autorizzazione al funzionamento è rilasciata dal Dirigente dell'Area Welfare trascorsi 60 giorni dall'istanza, sentito il parere della Commissione Tecnico Distrettuale che ha funzioni istruttorie di supporto per il rilascio dell’autorizzazione o del suo rinnovo.
Il termine di rilascio può essere interrotto in caso di richieste integrative all'istanza.
Casi particolari
L’accreditamento viene rilasciato entro 60gg decorrenti dalla trasmissione della domanda alla CTD, tale termine può essere sospeso, per il tempo strettamente necessario al richiedente per fornire la documentazione o i chiarimenti richiesti, indispensabili al rilascio dell'accreditamento. Tale termine di 60gg, in sede di prima applicazione, può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 60gg, ai sensi dell’art. 15 della DGR 704/2019. In caso di particolari necessità gli Enti locali potranno disporre una ulteriore proroga di 30 gg ai sensi della DGR 1035/2021.