Scadenze
La “Nuova” IMU è un’imposta spontanea, che deve essere calcolata e pagata in autoliquidazione per l’anno in corso direttamente dal Contribuente entro le scadenze stabilite dalla legge, in due rate:
ACCONTO, con scadenza il 16 giugno 2025, calcolato per i mesi di possesso del primo semestre 2025, in base alle aliquote e alle detrazioni deliberate e valide per il 2024.
SALDO, con scadenza il 16 dicembre 2025, calcolato per l’imposta dovuta per l’intero anno 2025 in base agli effettivi mesi di possesso e alle aliquote e alle detrazioni vigenti per l’anno in corso, con versamento a conguaglio rispetto a quanto versato in acconto.
Le delibere di Consiglio Comunale relative all’approvazione della aliquote IMU per l’anno 2025 sono pubblicate a fondo pagina.
Attenzione: il versamento non effettuato o effettuato in ritardo rispetto alle scadenze stabilite, anche di un solo giorno, è soggetto ad avviso di accertamento a carico del contribuente, con addebito delle relative sanzioni, progressive in base ai giorni di ritardo e fino a un massimo del 30%, che può essere notificato entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge 296 del 27/12/2006, art. 1, comma 161, oltre agli interessi di legge e alle eventuali spese di notifica. In caso di dimenticanza, di versamento effettuato in misura inferiore al dovuto o di impossibilità a rispettare le scadenze, se il contribuente non ha ancora ricevuto l’avviso di accertamento può regolarizzare spontaneamente la propria posizione tramite pagamento con ravvedimento operoso, applicando gli interessi di legge e una sanzione ridotta, progressiva in base al ritardo nel pagamento.
Calcolo
Sul sito web www.amministrazionicomunali.it è disponibile un applicativo che consente di effettuare il calcolo dell’imposta e la stampa dei relativi modelli F24 compilati, al seguente link
https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php
Nella stessa pagina, in alto, è presente anche un collegamento per il calcolo del ravvedimento operoso relativo agli anni precedenti.
ATTENZIONE: l’applicativo non è personalizzato. Occorre correggere le aliquote proposte di default, inserendo quelle deliberate dal Comune di riferimento, riportate nelle note informative IMU 2025 pubblicate a fondo pagina, con l'ausilio delle "istruzioni Calcolo IMU".
Dichiarazione IMU
La dichiarazione IMU deve essere presentata nell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni. Per le variazioni relative all’anno di imposta 2024, la scadenza di presentazione è fissata al 30 giugno 2025.
A seguito dell'approvazione, con Decreto MEF del 24/04/2024, del modello di dichiarazione IMU-IMPi di cui al comma 769, art. 1, della L. 160/2019, e del modello di dichiarazione ENC, di cui all'art. 1 comma 770 della legge 160 del 2019, i contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione esclusivamente con detti modelli.
La dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi indicati nelle istruzioni ministeriali. Per tutti i dettagli si rimanda alle norme di legge, ai regolamenti comunali vigenti, alle istruzioni del modello ministeriale di Dichiarazione IMU-IMPi e IMU-ENC e le Note informative IMU 2025.
Le dichiarazioni IMU possono essere trasmesse utilizzando una delle seguenti modalità, ricordando che gli ENC sono tenuti alla presentazione ogni anno di imposta:
*tramite PEC (una per ciascuna dichiarazione) indirizzata a pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it indicando nell’oggetto il Comune di riferimento, cognome e nome del dichiarante e la dicitura “Dichiarazione NUOVA IMU 2024” (esempio: “Comune di XXX – Rossi Mario – Dichiarazione NUOVA IMU 2024”);
- invio telematico con flusso dell’Agenzia delle Entrate (obbligatorio per gli ENC);
- raccomandata senza avviso di ricevimento indirizzata al Comune di riferimento (le sedi sono disponibili sui siti web istituzionali dei singoli Comuni);
- consegna diretta presso la sede del Settore Entrate Comunali dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna a Lugo, Piazza Trisi 4, su appuntamento da concordare telefonando al numero 0545 299575;
- consegna diretta presso l’URP del Comune di riferimento (verificare orari di apertura ed eventuale accesso su appuntamento sui siti web istituzionali dei singoli Comuni).
Presentazione dichiarazione IMU oltre i termini di legge
Dal 2021 è stata introdotta la possibilità di regolarizzare l’omessa presentazione della dichiarazione IMU per gli anni non ancora oggetto di decadenza (nel 2025, gli anni dal 2020 al 2023)tramite ravvedimento operoso disciplinato dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali aggiornato al 2025 pubblicato in questa pagina. Le dichiarazioni con ravvedimento possono essere presentate tramite le stesse modalità sopra indicate, modificando nell’oggetto l’anno di riferimento della dichiarazione e aggiungendo prima del testo la parola “Ravvedimento”.
Attenzione: la dichiarazione tardiva con ravvedimento non può essere presentata per gli anni di imposta che sono già stati oggetto di accertamento o di avvio al contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 212/2000.
Aree fabbricabili
A norma dell’art. 1, comma 746, della legge n. 160/2019, per le aree fabbricabili il valore imponibile è quello venale in comune commercio. Il valore delle aree ed eventuali variazioni successive devono essere obbligatoriamente dichiarati con dichiarazione IMU.
I Comuni dell’Unione della Bassa Romagna hanno deliberato i valori di riferimento ai fini dell’attività di controllo e accertamento per l’anno 2020, validi anche per gli anni successivi. Per tutte le disposizioni specifiche si rimanda al vigente Regolamento Nuova IMU e alle deliberazioni di Giunta Comunale pubblicate in questa pagina.
Per agevolare l’individuazione degli ambiti e i relativi valori di riferimento deliberati, è possibile accedere al servizio “Cartografia tematica interattiva” al seguente link https://websit.labassaromagna.it, avvalendosi delle istruzioni contenute nel file che segue (“Istruzioni WebSit cartografia tematica”). Si precisa che le informazioni sono da intendersi di carattere generale e che, in caso di discordanza, prevalgono le deliberazioni e gli atti ufficiali.
Accertamenti IMU/TASI
Qualunque violazione IMU o TASI (in vigore fino al 31/12/2019), sanzionabile ai sensi delle norme vigenti (tardivo/parziale/omesso versamento, omessa presentazione della dichiarazione, dichiarazione infedele), comporta l’emissione e la notifica di uno o più avvisi di accertamento a carico del soggetto passivo, in relazione a ciascun anno di imposta, con addebito dell’imposta eventualmente non versata e delle sanzioni previste dalla legge per ciascuna tipologia di violazione, oltre agli interessi al tasso legale e alle eventuali spese di notifica. Le violazioni possono essere accertate entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge n. 296/2006, art. 1, comma 161 (ordinariamente, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, salvo proroghe e/o modifiche normative).
Negli avvisi di accertamento, completi di tutti gli elementi previsti dalla legge, sono anche indicate le modalità e i termini di pagamento, oltre ai dettagli relativi ai contatti per qualunque informazione o chiarimento in merito ai provvedimenti ricevuti, alle modalità di presentazione delle istanze in autotutela per la revisione dei provvedimenti, alle richieste di rateizzazione e al contenzioso.