Cos'è
Il Deposito del progetto delle strutture riguarda gli interventi di cui all’art. 94 bis comma 1 lettera b) del DPR 380/2001 individuati dal DM 30/04/2020 che rientrano nella categoria "B" di minore rilevanza di cui all' allegato 1 alla DGR n. 1814/2020:
- B.1 - Adeguamento o miglioramento, limitatamente a valori di accelerazione ag B.1 compresi tra 0,15 g e 0,20 g, (esclusi gli interventi su edifici di cui ai punti A.3, comunque soggetti ad autorizzazione) e in zona 3
- B.2 - Interventi di riparazione e interventi locali sulle costruzioni esistenti (B.2 compresi quelli su edifici di cui al punto A.3);
- B.3 - Nuove costruzioni che non rientrano nelle categorie A.2 e A.3 (che sono soggette ad autorizzazione);
- B.4 - Nuove costruzioni con presenza occasionale di persone ed edifici agricoli B.4. (compresi gli interventi di cui al punto A.2);
- B.5 _ Altri interventi soggetti a deposito: B.5. Interventi relativi ad edifici strategici per le finalità di protezione civile e infrastrutture rilevanti in caso di collasso, collocati in zona 3;
- gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'art. 80 del DPR 380/2001e all'art. 17 della LR 19/2008.
Nota: sono sempre soggetti ad autorizzazione gli interventi di adeguamento e miglioramento nei casi di cui ai punti A.4.1, A.4.2 e A.4.3;
Esso precede l'avvio dei lavori ed è un procedimento strettamente legato al Titolo edilizio in quanto il progettista assevera la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico tenendo conto di tutti gli interventi previsti nel progetto.
La denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture può essere prorogata per una sola volta anteriormente alla scadenza prevista del progetto originario.
Accedere al servizio
L’inoltro del deposito dovrà essere trasmesso mediante Pec dal richiedente o Tecnico con procura speciale e corredato della documentazione firmata da tutti i tecnici abilitati; entro cinque giorni dalla presentazione, l’Ufficio Sismica verificherà la completezza formale della documentazione amministrativa e il rispetto della tipologia di intervento designata. In caso risulti carente dal punto di vista formale, verrà richiesta integrazione al tecnico delegato con procura speciale.
Solo dopo il ricevimento delle integrazioni e la necessaria verifica di completezza e di regolarità formale, verrà rilasciata attestazione di avvenuto deposito e da tale data decorrerà la validità di 5 anni del deposito del progetto esecutivo (Art. 13 c. 3 L.R. 19/25008). In caso di verifica positiva, si trasmetterà per via telematica al Tecnico con procura speciale, l'attestazione di avvenuto deposito.
A seguito del rilascio dell'attestazione i lavori potranno iniziare alle seguenti condizioni:
- sono presenti dati e firma del costruttore sul modulo di denuncia di deposito oppure è stata presentata denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/01;
- è efficace il titolo abilitativo edilizio.
Il controllo di merito tecnico ai sensi dell’art. 13, comma 4 della L.R. 19/2008, avverrà a campione tramite sorteggio casuale applicando i criteri e le modalità di cui alla Delibera di Giunta dell’Unione n. 134 del 13/09/2019.
Presentazione pratiche dal 1 maggio 2021
| EDILIZIA PRODUTTIVA | Tramite il portale Accesso unitario | Le eventuali varianti non sostanziali, fine lavori, collaudo, proroghe, ecc. relative a pratiche già presentate tramite PEC dovranno, dalla data del 01/05/2021 essere presentate tramite il portale Accesso Unitario, indicando nell’oggetto la pratica di riferimento. Le integrazioni dovranno essere trasmesse tramite PEC. |
| EDILIZIA RESIDENZIALE | Tramite Pec |
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Cosa serve
Documentazione da presentare
Sono necessari i seguenti documenti tecnici datati e firmati digitalmente dai progettisti e direttore dei lavori:
- Mur D.2 - Denuncia di Deposito;
- Mur A.3/D.3 - Asseverazione di conformità e congruità;
- Mur A.4/D.4 - Nomina e accettazione del Collaudatore;
- Progetto architettonico completo, firmati digitalmente dal progettista architettonico dell'intero intervento e vistate dal direttore dei lavori strutturali dell'intero intervento;
- Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e verifica comprensiva, in apertura, della “Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale” ex DGR Emilia Romagna 1373/2011;
- Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera;
- Relazione sui materiali;
- Elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi;
- Eventuali relazioni specifiche;
- Relazioni specialistiche sui risultati sperimentali datata e firmate digitalmente dal Tecnico abilitato, dal Progettista strutturale e dal Direttore dei lavori strutturali (relazione geologica, geotecnica e modellazione…);
- Relazione sulle fondazioni; ed inoltre, per costruzioni esistenti;
- Elaborati grafici del rilievo geometrico strutturale;
- Valutazione della sicurezza;
- Documentazione fotografica;
- Fotocopia del codice fiscale, della carta d'identità del committente;
- Visura camerale (per le ditte committenti);
- Quietanza del versamento per rimborso forfettario.
Modulistica
Costi e vincoli
- Marca da bollo (Attestazione di rispondenza)
- 16 Euro
- Marca da bollo (Relazione struttura ultimata)
- 16 Euro
- Marca da bollo (Deposito del certificato di collaudo)
- 16 Euro
Se esente dall'imposta di bollo, indicare la norma di esenzione.
Rimborso forfettario (Allegato 2 della DGR 1934-2018 ): il rimborso forfettario non è soggetto alla ritenuta a titolo di acconto dell'imposta dovuta dai beneficiari di cui all'art. 25 del L. 78/2010 convertito nella L.122/2010 e successive modificazioni.
ATTENZIONE: inserire sempre nella causale: Pratica sismica e Comune ove sito l'intervento.