Rivolgersi al Giudice di Pace di Lugo

Ha competenza in materia civile, amministrativa e penale per fatti lievi e di semplice valutazione.

Cos'è

In Materia Civile

Il Giudice di Pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro Giudice.

Il Giudice di Pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro.

E’ competente qualunque ne sia il valore:

  1. per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabile dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  2. per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
  3. per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

3-bis). per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali

In Materia Penale

In ordine alfabetico i reati di competenza del Giudice di Pace sono i seguenti:

  •  abbandono e introduzione di animali sul fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.);
  •  acquisto macchine utensili (art. 15, legge n. 1329/1965);
  •  atti contrari alla pubblica decenza (art. 726, primo comma, c.p.);
  •  codice della navigazione (artt. 1094, 1096, 1119, R.D. n. 327/1942);
  •  danneggiamento (art. 635, primo comma, c.p.);
  •  determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.);
  •  deturpazione ed imbrattamento di cose altrui (art. 638, primo comma, c.p.);
  •  deviazione di acque e modifica luoghi (art. 632 c.p.);
  •  diffamazione (art. 595, primo e secondo comma, c.p.);
  •  disciplina rifugi alpini (art. 3, D.P.R. n. 918/1957);
  •  dispositivi medici (artt. 10, primo comma, D.Lgs. n. 507/1992; 23, secondo comma, D.Lgs. n. 46/1997);
  •  elezione Camera dei Deputati (D.P.R. n. 361/1957);
  •  elezioni amministrative comunali (D.P.R. n. 570/1960);
  •  furto punibile a querela (art. 626 c.p.);
  •  giocattoli, sicurezza, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/91);
  •  guida in stato di ebbrezza con rifiuto di sottoporsi al test (artt. 186, secondo e sesto comma; 187, quarto e quinto comma, codice della strada);
  •  ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.);
  •  inosservanza dell'obbligo di istruzione di minori (art. 731 c.p.);
  •  invasione terreni o edifici (art. 633, primo comma, c.p.);
  •  lesione personale punibile a querela (art. 582, secondo comma, c.p.);
  •  lesioni personali punibili a querela con esclusione di colpa professionale o infortuni sul lavoro con durata superiore a venti giorni (art. 590 c.p.);
  •  lotto, ordinamento del gioco (artt. 18 e 20, legge n. 528/1982);
  •  materia di sicurezza (artt. 25 e 62, R.D. n. 773/1931);
  •  minaccia (art. 612, primo comma, c.p.);
  •  percosse (art. 581, primo comma, c.p.);
  •  polizia, sicurezza, esercizio FF.SS. e trasporti (D.P.R. n. 753/1980);
  •  pubblicità ingannevole, direttive CEE (D.Lgs. n. 74/1992);
  •  recipienti semplici ed a pressione, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/1991);
  •  referendum (art. 51, legge n. 352/1970);
  •  sangue, trasfusioni (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990);
  •  settore farmaceutico (art. 3, legge n. 362/1991);
  •  somministrazione di alcolici a persone ubriache (art. 691 c.p);
  •  somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente (art. 689 c.p.);
  •  trasfusione di sangue (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990);
  •  uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638, primo comma, c.p.);
  •  usurpazione (art. 631 c.p.).

Per molti dei reati il processo può iniziare solamente se la parte che lo ha subito presenta querela. Con questo atto la parte offesa chiede che il responsabile del reato venga punito. Può essere fatta personalmente, anche senza la rappresentanza di un avvocato, e va depositata alla Procura della Repubblica oppure alle forze dell'ordine (polizia, carabinieri), oppure recandosi di persona alla polizia o ai carabinieri ed esponendo a voce il caso che verrà trascritto in un verbale e sottoscritto dall'utente/querelante.

In tutti i casi alla prima udienza il Giudice tenterà la conciliazione delle parti.

A chi si rivolge

Copertura geografica
Bagnacavallo
Sant'Agata sul Santerno
Conselice
Lugo
Massa Lombarda
Fusignano
Cotignola

Accedere al servizio

Davanti al Giudice di Pace, a differenza di quanto avviene negli altri uffici giudiziari (ad es. Tribunale), prima di fare una causa si può provare con un tentativo di conciliazione in sede non contenziosa.

L'utente, senza bisogno di un avvocato, può presentare domanda secondo il fac simile o sul modello che verrà rilasciato, a richiesta, dall'ufficio. Laddove non sia possibile una conciliazione l'utente agirà giudizialmente, in altri termini instaurerà una lite che si potrà svolgere secondo diverse modalità, spiegate nel dettaglio nella sezione Agire giudizialmente.

In entrambi i casi il cittadino ha la possibilità di agire da solo o con l'avvocato. Nell'azione giudiziale si può agire da soli solo se il valore della controversia non supera € 1100,00 o quando il Giudice, su richiesta dell’interessato, lo autorizzi in considerazione della natura ed entità della causa.

Tentativo di conciliazione (stragiudiziale)

Il cittadino che decide di agire senza l'aiuto di un avvocato, ovvero attraverso un tentativo di conciliazione extragiudiziale, deve presentare domanda all'Ufficio del Giudice di Pace attraverso il fac simile o sul modello che verrà rilasciato, a richiesta, dall'ufficio.

Il Giudice di Pace è competente per materia e valore su tutte le istanze di conciliazione, con due soli limiti:

  • controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili, ad esempio separazioni o divorzio, in materia di tasse e tributi;
  • controversie per le quali sono previsti appositi organi per la composizione stragiudiziale della lite.

Da solo o rivolgendosi ad un legale, anche se in questo caso non è obbligatorio, il cittadino propone un'istanza che va depositata in cancelleria. Il Giudice fissa un giorno in cui l'utente/istante e la controparte devono comparire davanti a lui. Se si presentano entrambe le parti il Giudice opera da "paciere" tentando di far raggiungere un accordo. Se l'altra parte non si presenta o se il tentativo di conciliazione non riesce, non resta altro che fare una causa in sede giudiziale.

Per il contributo unificato fare riferimento all’apposita voce sul sito.

Non si paga imposta di registro per verbali di conciliazione fino a € 51.645,69.

Verbale di conciliazione

Quando tra le parti riesce a formularsi un accordo, questo viene trascritto in un atto che è il verbale di conciliazione, in cui viene precisato non solo l'accordo, ma anche i tempi e le condizioni.

Il verbale può avere valore di:

  • TITOLO ESECUTIVO se l'accordo riguarda un affare di competenza del Giudice di Pace;
  • SCRITTURA PRIVATA RICONOSCIUTA IN GIUDIZIO se l'accordo è stato raggiunto su una materia che non rientra tra quelle del Giudice di Pace. Nel caso in cui non siano rispettati gli accordi che erano stati presi sarà necessario fare una causa, ma il verbale vale a dimostrare il fondamento del diritto che si fa valere.

Agire giudizialmente

Agire giudizialmente vuole dire instaurare una lite.
Lo si può fare tramite:

Rircorso

Agire con l'avvocato

  • se la causa supera € 1100,00;
  • in ogni caso in cui l’utente ritenga preferibile rivolgersi ad un esperto che segua interamente tutta la causa, provvedendo a tutti gli adempimenti di volta in volta necessari.

Agire da solo

  • se il valore della controversia non supera € 1100,00 e l'utente pensa di avere le necessarie competenze tecniche per gestire la causa senza avvocato;
  • se il valore supera € 1100,00: il giudice può, valutando la natura e l'entità della causa, autorizzare la parte a stare in giudizio da sola.

Come si può concludere una causa

La decisione del Giudice può:

  • DI MERITO quando: ACCOGLIE la richiesta dell'attore/utente, condannando il suo avversario anche a pagare tutte le spese che ha sostenuto; oppure RIGETTA la richiesta, condannando l'attore/utente al pagamento delle spese in favore del suo avversario;
  • DI RITO quando per esempio il ricorso viene dichiarato inammissibile, oppure rilavata l’incompetenza, etc…

Quando la decisione non soddisfa l'utente o non la si condivida, ci si può rivolgere ad un legale per impugnarla con l'appello o il ricorso per Cassazione.

Il Giudice deve tentare la conciliazione: se nel corso della causa le parti trovano un accordo, dovranno darne atto in un verbale di conciliazione. Firmato da entrambe, questo verbale diviene titolo esecutivo e si può pretendere il rispetto degli impegni che ci si è assunti.

Decreto ingiuntivo

Si può presentare un ricorso al Giudice nei seguenti casi:

  1. se l'utente ha prestato denaro o cosa ad un terzo;
  2. se l'utente ha venduto della merce che non è stata pagata;
  3. se l'utente ha comperato un mobile che non è stato consegnato e se si è in grado di dimostrarlo con un atto scritto (scrittura privata, fattura, ecc.).

Il decreto, insieme al ricorso, deve essere notificato alla controparte a cura dell'utente/ricorrente o del suo legale.

Verbale di accertamento tecnico preventivo

Mediante ricorso si può chiedere al Giudice di emettere un provvedimento, che va notificato alla controparte tramite la parte ricorrente o il suo legale.

Con il ricorso si richiede al Giudice di disporre una prova da utilizzare nel corso di un successivo giudizio, quando c'è il fondato timore che il testimone non possa più rendere la testimonianza o che vari lo stato dei luoghi. Con il provvedimento il giudice dispone che venga sentito il teste o che sia nominato un consulente tecnico.

Opposizione a sanzione amministrativa (OSA)

Se l'utente riceve un verbale di "accertamento d'infrazione" o una cartella esattoriale per non aver pagato una multa, e ritiene che questi atti siano stati ingiustamente applicati, può chiedere al Giudice di riesaminarli e, nel caso di accoglimento, di annullarli o riformarli parzialmente.

Occorre presentare il ricorso indicando un recapito nel comune in cui si trova l'Ufficio del Giudice di Pace, altrimenti l'Ufficio farà tutte le comunicazioni successive mediante deposito dell'atto in cancelleria. Il ricorso deve necessariamente essere depositato in cancelleria. Successivamente, il Giudice fissa il giorno dell'udienza con una comunicazione, che viene inviata a cura della cancelleria all'utente/ricorrente e ad un rappresentante dell'amministrazione che ha elevato la "multa". Il giorno fissato per la comparizione l'utente/ricorrente dovrà esporre le sue ragioni in fatto e in diritto, replicando alle eventuali osservazioni fatte dalla controparte.

Costi e vincoli

Contributo unificato (Processi di valore sino a € 1033,00)
43 euro
Contributo unificato + marca da bollo (Processi di valore da € 1033,01 a € 1100,00)
43 + 27 euro
Contributo unificato + marca da bollo (Processi di valore da € 1100,01 sino a € 5200,00)
43 + 27 euro
Contributo unificato + marca da bollo (Processi di valore da € 5200,01 sino a € 26000,00 e per i processi di valore indeterminato o indeterminabile di competenza del Giudice di Pace)
43 + 27 euro

Per i Decreti Ingiuntivi, le cause in Opposizione ai D.I. e gli accertamenti tecnici preventivi il valore del C.U. è dimezzato.

Qualora il codice fiscale o la partita iva del ricorrente risultasse errato o mancante, il valore del C.U. verrà aumentato della metà del suo valore.

Il C.U. e le spese forfetizzate si acquistano telematicamente sul sito https://pst.giustizia.it, seguendo la procedura indicata.

Contatti

Cancelleria penale - Telefono:
0545 299194

Cancelleria Civile - Telefono:
0545 299191 - 299192 - 299193

- Email:
gdp.lugo@giustizia.it

- PEC:
gdp.lugo@giustiziacert.it

La Cancelleria del Giudice di Pace di Lugo riceve il pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
N.B.: Il Giudice di Pace non riceve direttamente il privato previo appuntamento telefonico, occorre presentare un atto introduttivo di una domanda giurisdizionale, la quale seguirà il rito previsto.

Giudice di Pace - Lugo

Giudice di Pace

Ulteriori dettagli

Ulteriori informazioni

Opporsi a una sanzione amministrativa

Una guida per capire come opporsi a una sanzione amministrativa.

Ulteriori dettagli

Procedure collegate all'esito

Quando serve la dichiarazione sul valore della causa?

Tutte le volte in cui la parte per prima si costituisce in giudizio o deposita il ricorso introduttivo.

Cos’è una nota iscrizione e quando serve?

La nota di iscrizione, o nota di accompagnamento, è una nota che accompagna l´iscrizione di un procedimento, e sulla quale vanno annotati tutti quei dati che per motivi organizzativi non possono essere rilevabili dall’atto introduttivo del giudizio.

Quand’è che si utilizza il modulo di ricorso in sede non contenziosa?

Tutte le volte in cui si intenda proporre un tentativo di conciliazione in sede non contenziosa avanti al Giudice di Pace. Attraverso questa procedura non si instaura infatti un procedimento contenzioso, ma un procedimento durante il quale il giudice tenterà di accordare le parti tra loro.

In che casi si ricorre alla citazione e al modulo relativo?

Tutte le volte in cui si voglia instaurare un procedimento di cognizione ordinaria avanti al Giudice di Pace.

Quand’è che si deve usare il modulo di opposizione a sanzione amministrativa?

Per presentare ricorso avverso l´ordinanza-ingiunzione di pagamento.

Come presentare un ricorso OSA ?

Il ricorso si consegna personalmente o tramite raccomandata A/R utilizzando la "pre-iscrizione al ricorso OSA" presente sul sito nazionale SIGP oppure la modulistica "Opposizione a sanzione amministrativa".

Ultimo aggiornamento:Venerdì, 06 Dicembre 2024